ODV: uno sguardo sul solo rimborso spese e sulla figura dell’associato lavoratore

Nel variegato mondo del Terzo Settore, le Organizzazioni di Volontariato rappresentano una delle espressioni più autentiche dell’impegno civico e della solidarietà. Queste realtà associative, forse più di altre, si fondano su un principio cardine: la centralità dell’attività volontaria. A differenza di altri enti del Terzo Settore, le ODV possono svolgere le proprie attività di interesse generale esclusivamente a titolo gratuito, prevedendo soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dai volontari. Non è quindi consentito svolgere attività “istituzionali” in modalità economica, ovvero dietro un corrispettivo.

Questo elemento le distingue nettamente, ad esempio, dalle Associazioni di Promozione Sociale, per le quali la normativa consente lo svolgimento delle attività dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore anche in modalità economica, cioè dietro compenso. La “rigidità” imposta alle ODV riflette la loro ratio di fondo: enti non lucrativi, animati da spirito di solidarietà, la cui azione è rivolta al bene comune, senza logiche di profitto o di mercato. In quest’ottica, il principio del solo rimborso spese è tutt’altro che un dettaglio tecnico: è la garanzia che le ODV continuino a essere realtà in cui il volontariato autentico, cioè gratuito e volontario, resta il motore principale. Le entrate che un’organizzazione può legittimamente ricevere sono finalizzate

Tuttavia, in ambito operativo e interpretativo, emerge una questione che da tempo suscita dibattiti: una ODV può assumere un proprio associato come lavoratore retribuito? Il dubbio nasce dal confronto con la disciplina delle APS, le quali, grazie all’articolo 36 del CTS, possono espressamente avvalersi del lavoro retribuito anche dei propri associati. Per le ODV, al contrario, l’articolo 33 (pur disciplinando il ricorso al lavoro retribuito) non contempla, in modo espresso, un’analoga previsione.

Questa mancanza, però, non deve essere intesa come una lacuna da colmare per analogia, ma come una scelta normativa consapevole. A chiarirlo è anche il Ministero del Lavoro, che in una sua nota interpretativa evidenzia come il carattere speciale della norma che consente alle APS di avvalersi degli associati-lavoratori non possa essere esteso automaticamente ad altri enti, e in particolare alle ODV. Potremmo riassumere questo principio, con una massima giuridica secondo cui “dove la legge ha voluto, ha detto; dove non ha voluto, ha taciuto” ovvero adattandola all’argomento qui trattato: se il legislatore avesse inteso estendere la facoltà anche alle ODV, lo avrebbe previsto espressamente.

Del resto, questa differenza si inserisce in un quadro logico-sistemico, nel quale ogni tipologia di ente del Terzo Settore ha proprie caratteristiche, diritti e vincoli. Le ODV e le APS, pur condividendo alcuni elementi (come la forma giuridica associativa e la necessaria prevalenza dell’attività volontaria), si distinguono per la rigidità dei limiti organizzativi e operativi. Ad esempio, mentre nelle ODV tutti gli amministratori devono essere scelti tra gli associati e non possono ricevere compensi, nelle APS la normativa è meno restrittiva. Inoltre, le ODV devono operare prevalentemente in favore di terzi, mentre le APS possono agire anche per i propri associati e familiari.

Anche sul piano fiscale, le ODV beneficiano di disposizioni agevolative mirate, che però sono legate a questa maggiore rigidità. Il sistema costruito dal Codice del Terzo Settore non è uniforme, ma si articola su una logica di proporzionalità tra benefici e vincoli: più un ente gode di vantaggi (fiscali, organizzativi o di riconoscimento pubblico), più è chiamato a rispettare norme stringenti. Ecco perché la differenza tra ODV e APS, anche se marcata, non rappresenta una disparità di trattamento, ma una scelta regolatoria coerente.

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