
La riforma fiscale del Terzo Settore, destinata a entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2026 a seguito della comfort letter della Commissione Europea, rappresenta un cambiamento strutturale profondo per il mondo non profit. Si passa da un sistema in cui la qualifica fiscale (come quella di ONLUS) determinava il regime tributario applicabile, a un impianto normativo in cui è la natura dell’ente, rilevata civilisticamente e registrata nel RUNTS, a definire il trattamento fiscale. È un ribaltamento di prospettiva che segna il superamento definitivo di un approccio frammentario e disomogeneo, per introdurre un sistema unitario e coerente.
Il punto di svolta è il passaggio da un criterio qualitativo a uno prettamente quantitativo. Il sistema tradizionale basato sul TUIR attribuiva carattere commerciale alle attività in presenza di un’organizzazione imprenditoriale, valutando elementi come professionalità, sistematicità e finalità lucrativa. Il nuovo modello introdotto dal Codice del Terzo Settore, con l’articolo 79, definisce invece la natura commerciale o non commerciale dell’attività sulla base del confronto tra i corrispettivi percepiti e i costi effettivamente sostenuti. Questo cambio di paradigma offre una maggiore certezza giuridica e fiscale, ancorando la qualificazione delle attività a parametri oggettivi, ma richiede agli enti un salto qualitativo nella gestione interna.
Diventa fondamentale implementare un sistema contabile che consenta un monitoraggio costante e dettagliato dei rapporti economici tra costi e ricavi, per ciascuna attività di interesse generale. La soglia di tolleranza del 6% , che consente ai corrispettivi di superare i costi senza far perdere all’attività la qualifica di non commercialità, purché ciò non accada per più di tre esercizi consecutivi, introduce una flessibilità importante e recepisce la nozione europea di “utile ragionevole”. Tuttavia, proprio questa flessibilità impone una programmazione più rigorosa, che coinvolge non solo il bilancio consuntivo ma anche la pianificazione previsionale.
L’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è il presupposto per accedere al nuovo regime fiscale, ma comporta anche un’autovalutazione strategica da parte di ciascun ente. Occorrerà interrogarsi sulla propria struttura economica e sulla composizione delle fonti di entrata, per comprendere se si potrà rientrare tra gli enti non commerciali o se, per effetto della prevalenza di attività remunerate, sarà necessario collocarsi nel perimetro degli ETS commerciali. Le implicazioni sono rilevanti anche in termini di obblighi dichiarativi e regime impositivo, poiché per gli enti non commerciali si applicherà un regime che somma le singole categorie reddituali (ex art. 143 TUIR), mentre per gli enti commerciali si passerà alla determinazione del reddito d’impresa secondo le regole ordinarie. In entrambi i casi sarà possibile, a determinate condizioni, accedere a regimi fiscali forfettari di favore.
Restano poi aperte alcune questioni operative che richiederanno chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria, delicato sarà il tema del calcolo dei “costi effettivi”, che dovranno comprendere anche costi indiretti, generali, finanziari e tributari. Per le ONLUS, infine, si pone la questione della transizione al nuovo sistema: entro il 31 marzo 2026 dovranno scegliere se adeguarsi al nuovo impianto normativo iscrivendosi al RUNTS, oppure cessare di beneficiare delle attuali agevolazioni fiscali.
Nel complesso, gli enti del Terzo Settore si trovano di fronte a una fase di trasformazione che richiede competenze gestionali sempre più avanzate, capacità di lettura delle norme e una visione strategica di lungo periodo. Le opportunità offerte dalla riforma sono significative, ma solo a condizione che gli enti siano in grado di adattarsi tempestivamente e consapevolmente al nuovo contesto. La sfida è complessa, ma necessaria.
