
Le Organizzazioni di Volontariato rappresentano una delle fattispecie particolari del Terzo Settore. Sono enti fondati sulla gratuità, sulla solidarietà e sull’impegno civico, che operano prevalentemente grazie all’azione volontaria dei propri associati. Per essere riconosciute come tali, tuttavia, devono rispettare specifici requisiti giuridici, organizzativi e fiscali, stabiliti dal Codice del Terzo Settore e dai relativi decreti attuativi.
- Forma giuridica e compagine sociale:
Innanzitutto, una ODV deve assumere obbligatoriamente la forma di associazione, sia essa riconosciuta o non riconosciuta, e deve essere costituita da almeno sette persone fisiche oppure da tre organizzazioni di volontariato. Nel caso in cui, successivamente alla costituzione, il numero degli associati scenda sotto la soglia minima, l’ente ha tempo un anno per reintegrarla, pena la cancellazione dalla relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, salvo richiesta di iscrizione in un’altra sezione. Nella compagine associativa possono essere ammessi anche altri enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro, purché non superino il 50% del totale degli associati. A garanzia di trasparenza e riconoscibilità, la denominazione dell’ente deve contenere l’indicazione “organizzazione di volontariato” o l’acronimo “ODV”, espressamente riservati a questa categoria.
- Svolgimento dell’attività:
L’attività delle ODV deve essere orientata allo svolgimento, in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale, tra quelle previste dall’articolo 5 del Codice del Terzo Settore. Interventi sociali, sanitari, educativi, culturali, ambientali, di protezione civile o di tutela dei diritti sono solo alcuni degli ambiti in cui queste organizzazioni possono operare. A caratterizzarle in modo distintivo è l’impiego prevalente dell’attività di volontariato svolta dai propri associati o, nel caso di enti aderenti, da soggetti a essi collegati.
Il volontariato, per definizione normativa, è un’attività libera, personale, spontanea e gratuita, svolta per fini di solidarietà. Il volontario non può ricevere alcun compenso, né sotto forma di corrispettivo né in forma indiretta. Tuttavia, è previsto il rimborso delle spese sostenute, a condizione che siano documentate e coerenti con quanto deliberato dall’organo competente dell’ente. Sono ammesse anche le autocertificazioni, purché per importi non superiori a 10 euro al giorno e 150 euro mensili. L’impiego di lavoratori dipendenti o autonomi è consentito solo nei limiti strettamente necessari al funzionamento dell’organizzazione o per qualificare le attività, e comunque nel rispetto di un vincolo quantitativo: il numero dei lavoratori non può superare il 50% del numero dei volontari.
Dal punto di vista dell’ordinamento interno, gli amministratori devono essere scelti tra le persone fisiche associate o tra i soggetti indicati dagli enti associati. Le cariche sociali devono essere esercitate a titolo gratuito: è ammesso solo il rimborso delle spese sostenute nell’esercizio della funzione. Una deroga è prevista unicamente per i membri dell’organo di controllo che possiedano i requisiti professionali specifici richiesti dalla legge.
- Regime tributario:
A partire dal 1° gennaio 2026 entrerà ufficialmente in vigore il nuovo regime fiscale previsto dal Titolo X del Codice del Terzo Settore, Il punto di partenza del nuovo sistema è rappresentato dalla distinzione tra attività commerciali e non commerciali, secondo i criteri indicati dall’articolo 79 del Codice. Tuttavia, proprio in ragione della funzione sociale che le ODV svolgono e del carattere volontaristico che le contraddistingue, il legislatore ha previsto, attraverso l’articolo 84, che alcune attività siano considerate non commerciali anche quando generano entrate, a condizione che non siano svolte con modalità organizzate professionalmente per fini concorrenziali. Tra queste rientrano:
- la vendita di beni ricevuti a titolo gratuito da terzi, se gestita direttamente dall’ente;
- la cessione di beni prodotti da assistiti o volontari, purché effettuata in forma diretta;
- la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di eventi e manifestazioni a carattere occasionale.
In tutte queste ipotesi, le entrate non concorrono alla formazione del reddito d’impresa e non sono soggette a tassazione.
Un’agevolazione già operativa, ma rafforzata dal nuovo impianto normativo, riguarda l’esenzione dall’IRES per i redditi immobiliari. L’articolo 84, comma 2, riconosce che i redditi derivanti da immobili posseduti e utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale in forma non commerciale non sono imponibili. Questo vale anche quando tali immobili siano concessi in locazione, a condizione che i proventi vengano integralmente destinati alle attività istituzionali. L’Agenzia delle Entrate ha confermato che, in questi casi, l’attività di locazione non assume carattere imprenditoriale, purché manchino elementi di tipo organizzato e professionale.
Un ulteriore strumento di semplificazione per le ODV è rappresentato dal regime forfettario opzionale previsto dall’articolo 86, di cui ne abbiamo già parlato qui (LINK)
Completano il quadro le agevolazioni relative alle imposte indirette, riconosciute in maniera generalizzata a tutti gli ETS e in particolare alle ODV. I trasferimenti a titolo gratuito (donazioni o successioni) sono esenti da imposte di successione, donazione, ipotecaria e catastale, purché i beni ricevuti siano destinati a fini statutari. Gli atti costitutivi e le modifiche statutarie beneficiano dell’esenzione dall’imposta di registro o dell’applicazione dell’imposta in misura fissa. Gli atti e i documenti redatti o richiesti dalle ODV sono inoltre esclusi dall’imposta di bollo. Sono previste esenzioni anche per l’IVAFE, per l’imposta sugli intrattenimenti e per le tasse sulle concessioni governative. Infine, in materia di imposte locali, le ODV possono beneficiare, ove previsto dai regolamenti comunali e regionali, di ulteriori esenzioni o riduzioni, in particolare per quanto riguarda IMU, TASI e tributi minori.
