Controlli sugli Enti del Terzo Settore: chi li svolge e quando si attivano

Il tema del controllo, all’interno del complesso panorama del Terzo Settore, è tanto centrale quanto articolato. Si pensi alla pluralità di soggetti potenzialmente coinvolti: organi di controllo interni, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l’Amministrazione finanziaria, stakeholder, organi di vigilanza, società di revisione e persino gli stessi associati. Tutti, a vario titolo, possono essere parte attiva o interessata nel processo di verifica della correttezza gestionale e del rispetto delle regole.

Con l’obiettivo primario di tutelare l’interesse pubblico e garantire che gli Enti del Terzo Settore  operino in conformità ai propri statuti, perseguano finalità civiche e rispettino i vincoli previsti dalla normativa, il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 agosto 2025, attuativo dell’articolo 96 del Codice del Terzo Settore, ha introdotto un sistema di controlli più definito e strutturato. Va chiarito fin da subito che questo nuovo quadro normativo non si applica alle imprese sociali né alle società di mutuo soccorso, ma riguarda esclusivamente gli enti iscritti nelle altre specifiche sezioni del RUNTS.

In questo primo articolo, che inaugura una serie di approfondimenti dedicati al tema, ci si concentrerà su due aspetti fondamentali:

  • chi è legittimato a svolgere i controlli
  • quali sono le circostanze che ne determinano l’attivazione.

Per quanto riguarda i soggetti abilitati, il sistema delineato dal decreto si fonda su due livelli: i soggetti responsabili, che detengono la titolarità del controllo, e i soggetti incaricati, che eseguono materialmente le verifiche. I soggetti responsabili possono essere, da un lato, gli Uffici del RUNTS, ossia gli enti pubblici territoriali che gestiscono il Registro Unico, e che svolgono un ruolo centrale soprattutto nei controlli ordinari per gli enti non aderenti a reti, ma anche in quelli straordinari, che rientrano nella loro esclusiva competenza; dall’altro, i soggetti autorizzati, ovvero le Reti Associative Nazionali (RAN) e i Centri di Servizio per il Volontariato, che possono ottenere una specifica autorizzazione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per ottenerla, devono presentare un’istanza dimostrando di avere competenze adeguate e risorse sufficienti per svolgere efficacemente le attività di verifica. L’autorizzazione viene pubblicata sul sito del Ministero e annotata nel RUNTS. Il Ministero conserva un potere di vigilanza e può procedere alla revoca dell’autorizzazione in caso di gravi irregolarità. Una volta autorizzati, questi soggetti possono effettuare controlli ordinari sugli enti a essi aderenti e, tramite convenzioni, anche su enti collegati ad altre reti o CSV, o non aderenti, previo accordo con gli Uffici del RUNTS.

Per l’esecuzione concreta dei controlli, sia gli Uffici RUNTS che i soggetti autorizzati si avvalgono di soggetti incaricati, che possono essere dipendenti interni, collaboratori o professionisti esterni. Questi ultimi, per poter essere designati, devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

  • aver frequentato un corso di formazione specifico sui controlli agli ETS di almeno 40 ore con esito positivo;
  •  avere un’esperienza di almeno tre anni in ambito di revisione, controllo, consulenza o gestione degli ETS;
  • oppure appartenere alle categorie professionali previste dall’art. 2397, comma 2, del Codice Civile, come ad esempio i revisori legali iscritti all’apposito registro. Gli incaricati devono agire con diligenza, professionalità e riservatezza.

Se non sono già dipendenti pubblici, assumono la qualifica di incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni, e sono soggetti a cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dal Codice Civile.

Sul fronte delle condizioni che attivano i controlli, il decreto distingue due modalità principali:

  • controlli ordinari;
  • controlli straordinari.

I controlli ordinari sono programmati e periodici, e mirano a monitorare nel tempo la regolarità dell’ente. Ogni ETS deve essere sottoposto ad almeno un controllo ogni tre anni. Il primo controllo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione nel RUNTS. I soggetti responsabili definiscono ogni anno, entro il 31 marzo, un programma triennale dei controlli. Le verifiche sono di norma documentali, basate su quanto depositato nel Registro, ma possono includere anche accertamenti sul campo, come sopralluoghi e ispezioni in sede, laddove emergano elementi di criticità.

I controlli straordinari, invece, non sono soggetti a programmazione e possono essere avviati in qualsiasi momento, ma esclusivamente dagli Uffici del RUNTS. Le ragioni per cui possono essere attivati sono diverse: l’esito di un controllo ordinario che riveli anomalie, la ricezione di segnalazioni, esposti o notizie di stampa che mettano in dubbio la correttezza dell’operato di un ETS, oppure l’intervento di altre amministrazioni (come l’Agenzia delle Entrate) che, nell’ambito delle proprie attività di vigilanza, segnalino elementi rilevanti. Questi controlli possono essere sia generali che focalizzati su aspetti specifici, come l’utilizzo del Social Bonus, e possono includere audizioni di amministratori, richieste di documentazione o ispezioni dirette.

I prossimi articoli si soffermeranno sulle modalità operative delle verifiche, sugli effetti delle eventuali irregolarità riscontrate, fino ad arrivare alle buone prassi per affrontare i controlli in modo consapevole, responsabile e trasparente. L’intento è contribuire a una cultura del controllo come strumento di crescita, trasparenza e legalità, a beneficio dell’intero ecosistema del Terzo Settore.

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