Organo di Controllo e Revisione negli Enti del Terzo Settore: obblighi, funzioni e responsabilità

L’Organo di Controllo (OC) rappresenta un presidio essenziale nella governance degli Enti del Terzo Settore (ETS), con il compito di assicurare legalità, trasparenza e corretta amministrazione. Introdotto dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), il suo ruolo risponde alla necessità di rafforzare i meccanismi di vigilanza interna, in linea con la crescente rilevanza pubblica e sociale degli ETS.

La nomina dell’Organo di Controllo è obbligatoria in diversi casi. Per le fondazioni del Terzo Settore e per le imprese sociali, l’obbligo è sempre previsto, a prescindere dalla dimensione economica dell’ente. La stessa regola si applica agli ETS che abbiano costituito patrimoni destinati a uno specifico affare. Per le associazioni, invece, l’obbligatorietà dipende da parametri dimensionali: l’ente è tenuto a nominare un OC (anche monocratico) se, per due esercizi consecutivi, supera almeno due dei seguenti limiti aggiornati dal legislatore: un totale attivo dello stato patrimoniale pari o superiore a 150.000 euro; ricavi, rendite o entrate non inferiori a 300.000 euro; un numero medio di almeno sette dipendenti occupati durante l’anno. Qualora, per due esercizi consecutivi, i suddetti limiti non vengano superati, l’obbligo di nomina viene meno.

I componenti dell’Organo di Controllo devono possedere adeguati requisiti professionali. È necessario che almeno uno dei membri, in caso di organo collegiale, rientri tra le categorie previste dal Codice Civile, come ad esempio professionisti iscritti a ordini quali commercialisti o avvocati. Inoltre, devono essere rispettate le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla normativa civilistica. Se l’Organo di Controllo è chiamato a svolgere anche la funzione di revisione legale dei conti, deve essere composto almeno da un revisore legale iscritto nell’apposito registro.

Il ruolo dell’OC va ben oltre un controllo formale: esso vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sulla tenuta degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili. Particolare attenzione è rivolta al monitoraggio del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In tale ambito, l’Organo di Controllo verifica che le attività svolte rientrino tra quelle di interesse generale, che eventuali attività diverse siano conformi alle condizioni previste dalla legge e che venga rispettato il divieto di distribuzione degli utili. Se previsto, l’OC è inoltre tenuto ad attestare la conformità del bilancio sociale alle linee guida ministeriali, sulla base delle risultanze della propria attività di vigilanza. Ogni componente dell’organo può, in autonomia, compiere atti di ispezione e controllo, richiedere documenti e informazioni sull’andamento della gestione e intervenire in caso di irregolarità.

Accanto all’Organo di Controllo, la normativa prevede in determinati casi la nomina di un Revisore Legale dei Conti o di una società di revisione. Questo obbligo riguarda le associazioni e le fondazioni che, per due esercizi consecutivi, superano almeno due delle seguenti soglie: un attivo patrimoniale pari o superiore a 1.500.000 euro, ricavi o entrate almeno pari a 3.000.000 euro, un numero medio annuo di almeno venti dipendenti. L’obbligo si estende anche agli enti che abbiano costituito patrimoni destinati, indipendentemente dalle dimensioni. L’obiettivo è assicurare un controllo tecnico sulla regolare tenuta della contabilità e sulla rappresentazione veritiera e corretta della situazione economico-finanziaria dell’ente.

Quando ricorrono i presupposti per la revisione legale, è possibile che le due funzioni vigilanza e revisione siano svolte dal medesimo organo, a condizione che i componenti siano iscritti nel registro dei revisori legali. In questo modo, l’ente può concentrare i presidi di controllo in un’unica struttura qualificata, razionalizzando le risorse e garantendo coerenza tra i diversi livelli di verifica.

L’introduzione di questi obblighi di controllo non ha solo un valore formale: rappresenta un cambio di passo nella cultura gestionale del Terzo Settore. Gli enti che superano determinate soglie dimensionali sono chiamati ad adottare assetti più strutturati, in linea con la responsabilità crescente che deriva dalla gestione di risorse economiche, pubbliche o private. Il legislatore ha inteso equiparare almeno sotto il profilo della diligenza richiesta, gli amministratori degli ETS a quelli delle società di capitali, ponendo così le basi per una maggiore affidabilità del comparto.

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