Inquadramento dei lavoratori negli Enti del Terzo Settore

Gli Enti del Terzo Settore adottano un sistema di classificazione dei lavoratori articolato in diversi livelli, che riflettono le competenze, le responsabilità e le mansioni affidate a ciascun dipendente. I livelli vanno dal I all’VIII e determinano sia il trattamento economico sia le prospettive di crescita professionale all’interno dell’ente. I lavoratori sono inquadrati secondo un livello retributivo compreso tra I e VIII corrispondente a specifiche mansioni e grado di responsabilità. L’inquadramento iniziale e le eventuali progressioni sono stabiliti in sede di assunzione e possono essere oggetto di revisione nel corso del rapporto di lavoro, in funzione delle competenze acquisite e delle esigenze organizzative dell’ente.

LivelloDescrizione
IDirigenti con funzioni direttive ad alto contenuto professionale e autonomia decisionale
IIQuadri con funzioni direttive, coordinamento, controllo o mansioni di elevata qualificazione
IIILavoratori con mansioni di concetto e specializzati con autonomia operativa
IVLavoratori con mansioni qualificate che richiedono conoscenze e capacità tecnico-pratiche
VLavoratori con mansioni esecutive che richiedono preparazione e pratica di lavoro
VILavoratori con capacità tecnico-pratiche per lavori di normale complessità
VIILavoratori che svolgono semplici attività con addestramento pratico ed elementari conoscenze
VIIINeoassunti alla prima esperienza, che dopo 12 mesi passano al VII livello

Gli Enti del Terzo Settore possono assumere personale con diverse tipologie contrattuali, tra cui contratti a tempo indeterminato, determinato e apprendistato. La scelta della tipologia contrattuale dipende dalle esigenze organizzative e dalla natura delle attività svolte. All’atto dell’assunzione, può essere previsto un periodo di prova, la cui durata è stabilita in base al livello di inquadramento e alle mansioni assegnate. Durante questo periodo, sia il lavoratore sia l’ente possono recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso, consentendo una reciproca valutazione dell’idoneità al ruolo

Il periodo di prova varia in base al livello:

LivelloGiorni di lavoro effettivo (termine massimo)
I – II90
III – IV – V60
VI – VII – VIII30

Le principali forme contrattuali previste sono:

  • Tempo determinato: regolato dal d.lgs. 81/2015, con limiti numerici e periodo di prova pari al 10% della durata del contratto.
  • Part-time: può essere orizzontale, verticale o misto, con possibilità di clausole flessibili o elastiche.
  • Lavoro agile (smart working) e telelavoro: modalità disciplinate da accordi scritti, con specifiche su strumenti, orari e controlli.
  • Lavoro intermittente: ammesso per esigenze discontinue o per specifiche categorie di lavoratori, con indennità di disponibilità.
Tipologia ContrattualeDurataFlessibilità OrariaNote
Tempo indeterminatoIllimitataAmmessaContratto standard. Possibilità di banca ore e flessibilità con recupero entro 12 mesi
Tempo determinatoFino a 24 mesi (proroghe e rinnovi ammessi)AmmessaLimiti numerici rispetto agli indeterminati. Preavviso ridotto. Periodo di prova: 10% durata
Full timeTempo det./T.indet.Orario ordinario: 40 ore settimanali su almeno 5 gg/6 ggContratto standard. Possibilità di banca ore e flessibilità con recupero entro 12 mesi
Part time (orizzontale, verticale, misto)Come il tempo pieno, ma con orario ridottoClausole flessibili (variazione orario) e elastiche (aumento orario)Orario ridotto rispetto al full time. Lavoro supplementare e straordinario regolamentati
Lavoro agile (smart working)A termine o indeterminato (accordo scritto)Orario invariato, cambia solo il luogo di lavoroVolontario, reversibile. Accordo scritto su strumenti, tempi di riposo, disconnessione.
Telelavoro (lavoro a distanza)A termine o indeterminato (accordo scritto)Orario definito nell’accordoSvolgimento continuativo fuori sede. Strumenti e spese a carico dell’ente
Lavoro intermittenteA termine o indeterminatoPrestazione su chiamata, orario variabileSolo per attività discontinue o soggetti specifici. Indennità di disponibilità

In caso di recesso dal rapporto di lavoro, sia da parte del lavoratore sia da parte dell’ente, è previsto un periodo di preavviso la cui durata varia in funzione del livello di inquadramento e dell’anzianità di servizio. Il rispetto del preavviso garantisce una transizione ordinata e tutela entrambe le parti coinvolte

LivelloAnzianitàGiorni di preavviso (di calendario)
I – IIFino a 5 anni60
III – IV – VFino a 5 anni40
VI – VII – VIIIFino a 5 anni30
I – IIFino a 10 anni75
III – IV – VFino a 10 anni50
VI – VII – VIIIFino a 10 anni50
I – IIOltre 10 anni90
III – IV – VOltre 10 anni60
VI – VII – VIIIOltre 10 anni60

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