
Gli Enti del Terzo Settore adottano un sistema di classificazione dei lavoratori articolato in diversi livelli, che riflettono le competenze, le responsabilità e le mansioni affidate a ciascun dipendente. I livelli vanno dal I all’VIII e determinano sia il trattamento economico sia le prospettive di crescita professionale all’interno dell’ente. I lavoratori sono inquadrati secondo un livello retributivo compreso tra I e VIII corrispondente a specifiche mansioni e grado di responsabilità. L’inquadramento iniziale e le eventuali progressioni sono stabiliti in sede di assunzione e possono essere oggetto di revisione nel corso del rapporto di lavoro, in funzione delle competenze acquisite e delle esigenze organizzative dell’ente.
| Livello | Descrizione |
| I | Dirigenti con funzioni direttive ad alto contenuto professionale e autonomia decisionale |
| II | Quadri con funzioni direttive, coordinamento, controllo o mansioni di elevata qualificazione |
| III | Lavoratori con mansioni di concetto e specializzati con autonomia operativa |
| IV | Lavoratori con mansioni qualificate che richiedono conoscenze e capacità tecnico-pratiche |
| V | Lavoratori con mansioni esecutive che richiedono preparazione e pratica di lavoro |
| VI | Lavoratori con capacità tecnico-pratiche per lavori di normale complessità |
| VII | Lavoratori che svolgono semplici attività con addestramento pratico ed elementari conoscenze |
| VIII | Neoassunti alla prima esperienza, che dopo 12 mesi passano al VII livello |
Gli Enti del Terzo Settore possono assumere personale con diverse tipologie contrattuali, tra cui contratti a tempo indeterminato, determinato e apprendistato. La scelta della tipologia contrattuale dipende dalle esigenze organizzative e dalla natura delle attività svolte. All’atto dell’assunzione, può essere previsto un periodo di prova, la cui durata è stabilita in base al livello di inquadramento e alle mansioni assegnate. Durante questo periodo, sia il lavoratore sia l’ente possono recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso, consentendo una reciproca valutazione dell’idoneità al ruolo
Il periodo di prova varia in base al livello:
| Livello | Giorni di lavoro effettivo (termine massimo) |
| I – II | 90 |
| III – IV – V | 60 |
| VI – VII – VIII | 30 |
Le principali forme contrattuali previste sono:
- Tempo determinato: regolato dal d.lgs. 81/2015, con limiti numerici e periodo di prova pari al 10% della durata del contratto.
- Part-time: può essere orizzontale, verticale o misto, con possibilità di clausole flessibili o elastiche.
- Lavoro agile (smart working) e telelavoro: modalità disciplinate da accordi scritti, con specifiche su strumenti, orari e controlli.
- Lavoro intermittente: ammesso per esigenze discontinue o per specifiche categorie di lavoratori, con indennità di disponibilità.
| Tipologia Contrattuale | Durata | Flessibilità Oraria | Note |
| Tempo indeterminato | Illimitata | Ammessa | Contratto standard. Possibilità di banca ore e flessibilità con recupero entro 12 mesi |
| Tempo determinato | Fino a 24 mesi (proroghe e rinnovi ammessi) | Ammessa | Limiti numerici rispetto agli indeterminati. Preavviso ridotto. Periodo di prova: 10% durata |
| Full time | Tempo det./T.indet. | Orario ordinario: 40 ore settimanali su almeno 5 gg/6 gg | Contratto standard. Possibilità di banca ore e flessibilità con recupero entro 12 mesi |
| Part time (orizzontale, verticale, misto) | Come il tempo pieno, ma con orario ridotto | Clausole flessibili (variazione orario) e elastiche (aumento orario) | Orario ridotto rispetto al full time. Lavoro supplementare e straordinario regolamentati |
| Lavoro agile (smart working) | A termine o indeterminato (accordo scritto) | Orario invariato, cambia solo il luogo di lavoro | Volontario, reversibile. Accordo scritto su strumenti, tempi di riposo, disconnessione. |
| Telelavoro (lavoro a distanza) | A termine o indeterminato (accordo scritto) | Orario definito nell’accordo | Svolgimento continuativo fuori sede. Strumenti e spese a carico dell’ente |
| Lavoro intermittente | A termine o indeterminato | Prestazione su chiamata, orario variabile | Solo per attività discontinue o soggetti specifici. Indennità di disponibilità |
In caso di recesso dal rapporto di lavoro, sia da parte del lavoratore sia da parte dell’ente, è previsto un periodo di preavviso la cui durata varia in funzione del livello di inquadramento e dell’anzianità di servizio. Il rispetto del preavviso garantisce una transizione ordinata e tutela entrambe le parti coinvolte
| Livello | Anzianità | Giorni di preavviso (di calendario) |
| I – II | Fino a 5 anni | 60 |
| III – IV – V | Fino a 5 anni | 40 |
| VI – VII – VIII | Fino a 5 anni | 30 |
| I – II | Fino a 10 anni | 75 |
| III – IV – V | Fino a 10 anni | 50 |
| VI – VII – VIII | Fino a 10 anni | 50 |
| I – II | Oltre 10 anni | 90 |
| III – IV – V | Oltre 10 anni | 60 |
| VI – VII – VIII | Oltre 10 anni | 60 |
