La personalità giuridica nel panorama Terzo Settore

Nel dinamico mondo del Terzo Settore, dove associazioni, fondazioni e altri enti operano senza scopo di lucro per il bene comune, un elemento cruciale per la solidità e la trasparenza di ogni organizzazione è la personalità giuridica. Spesso percepita come un concetto complesso, la personalità giuridica ha in realtà implicazioni pratiche immediate, soprattutto in termini di tutela patrimoniale per chi si impegna in prima persona.

Avere la personalità giuridica significa che l’ente è considerato dalla legge come un soggetto autonomo, distinto dalle persone fisiche che lo compongono. Questo comporta che solo l’ente risponde con il proprio patrimonio per i debiti e gli impegni assunti, mentre i soci, i fondatori o gli amministratori non sono coinvolti con i propri beni personali. Si parla in questo caso di autonomia patrimoniale perfetta, una condizione che offre una protezione concreta e importante, soprattutto per chi ricopre ruoli di responsabilità.

Fino a qualche anno fa, ottenere la personalità giuridica era un percorso piuttosto complesso, che prevedeva l’autorizzazione da parte della Prefettura o della Regione competente. Con l’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, però, il quadro è cambiato radicalmente. L’articolo 22 di questo decreto ha introdotto una procedura semplificata, chiara e uniforme per le associazioni e fondazioni che intendono essere riconosciute come Enti del Terzo Settore.

La grande novità sta nel fatto che oggi è possibile ottenere la personalità giuridica tramite l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, senza dover più passare per l’autorizzazione prefettizia. Questo può avvenire in due momenti distinti:

  • Contestualmente alla prima iscrizione al RUNTS: L’ente nasce già con la richiesta di personalità giuridica.
  • Successivamente all’iscrizione al RUNTS: Un ente già iscritto come ETS, ma privo di personalità giuridica, può decidere di acquisirla in una fase successiva del proprio percorso.

In entrambi i casi, il procedimento è gestito interamente attraverso il Registro, garantendo maggiore trasparenza e certezza.

La procedura parte dalla redazione dell’atto costitutivo, che deve essere in forma di atto pubblico, cioè redatto da un notaio. È importante sottolineare che per le fondazioni la personalità giuridica è intrinseca alla loro natura e, di conseguenza, è obbligatorio che abbiano un patrimonio minimo fin dalla loro costituzione, a differenza delle associazioni per le quali l’acquisizione della personalità giuridica è una facoltà. Il notaio svolge un ruolo centrale in questa fase, verificando che siano rispettate tutte le condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente come ETS, inclusa la conformità dei requisiti specifici della fattispecie e la presenza di un patrimonio minimo. Quest’ultimo è fissato in 15.000 euro per le associazioni ETS e in 30.000 euro per le fondazioni ETS. Se il patrimonio è costituito da denaro, la sua disponibilità liquida deve essere attestata tramite una certificazione bancaria o altra documentazione idonea. Se invece il patrimonio è composto da beni diversi dal denaro, come immobili o attrezzature, il valore deve essere certificato da una relazione giurata di un revisore legale.

Il significativo ruolo del notaio comporta una diminuzione dei poteri di controllo sostanziale del RUNTS. Poiché la verifica dei requisiti legali (sia quelli relativi alla tipologia di ente che al patrimonio minimo) viene già effettuata da un pubblico ufficiale qualificato quale il notaio, l’ufficio del RUNTS si soffermerà principalmente sul controllo formale della documentazione. Una volta completata la verifica, il notaio trasmette la documentazione all’ufficio competente del RUNTS, che esamina la regolarità formale degli atti e, se tutto in ordine, dispone l’iscrizione con personalità giuridica. Se invece il notaio ritiene che non siano presenti le condizioni richieste, lo comunica ai fondatori o agli amministratori, i quali possono comunque presentare domanda direttamente al RUNTS: in questo caso, il silenzio dell’ufficio per sessanta giorni equivale a un diniego.

Il Codice prevede anche strumenti per garantire la stabilità del patrimonio nel tempo. Se, ad esempio, a causa di perdite, il patrimonio dell’ente dovesse ridursi di oltre un terzo, l’organo di amministrazione (o quello di controllo) è tenuto a intervenire con misure adeguate: ricostituzione del patrimonio, trasformazione dell’ente, fusione o scioglimento.

Il vero vantaggio della personalità giuridica sta nella responsabilità limitata: per i debiti dell’ente risponde solo l’ente, non le persone fisiche che lo rappresentano o lo amministrano. Questo è particolarmente rilevante per tutelare chi si impegna, anche volontariamente, nella gestione di un ETS. Inoltre, il riconoscimento giuridico rafforza l’immagine e la credibilità dell’ente nei confronti di terzi, come partner pubblici, donatori, finanziatori o altri enti del Terzo Settore, facilitando rapporti fiduciari e accesso a contributi.

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