La fiscalità e i regimi speciali degli ETS, uno sguardo all’articolo 84

L ’articolo 84 del Codice del Terzo Settore rappresenta uno degli strumenti più rilevanti a sostegno della sostenibilità economica delle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e degli enti filantropici. La norma introduce importanti agevolazioni fiscali, sia sul piano delle attività svolte, sia in merito alla gestione dei beni immobili, offrendo a questi enti la possibilità di operare con maggiore autonomia e continuità.

In primo luogo, la norma amplia l’ambito delle attività considerate non commerciali. Oltre a quelle previste dall’articolo 79 del CTS, vengono ritenute non commerciali (purché svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente e senza fini concorrenziali) alcune attività spesso usate dalle ODV come forme di autofinanziamento. Parliamo, ad esempio, della vendita di beni ricevuti gratuitamente da terzi, a condizione che l’organizzazione gestisca direttamente la vendita senza intermediari; della cessione di beni realizzati da volontari o assistiti; oppure della somministrazione occasionale di alimenti e bevande in occasione di eventi, raduni o celebrazioni. Tutte queste attività, pur generando entrate, non sono considerate commerciali e quindi non sono soggette alla tassazione ordinaria.

Accanto a queste previsioni, il secondo comma dell’art. 84 introduce un’ulteriore misura di favore, che riguarda i redditi derivanti da beni immobili. In origine, l’esenzione dall’imposta sul reddito delle società (IRES) era limitata ai soli immobili impiegati direttamente e esclusivamente per attività non commerciali. Tuttavia, con l’intervento del Decreto Semplificazioni fiscali (D.L. 73/2022), questa impostazione è stata aggiornata, estendendo l’esenzione anche ai redditi immobiliari non direttamente legati all’uso dell’immobile, purché vengano destinati allo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciale.

Questo significa, per esempio, che se una ODV o un ente filantropico affitta un immobile e impiega i canoni per finanziare le proprie attività istituzionali (non commerciali), quei redditi sono esenti da IRES. È un cambiamento rilevante, perché riconosce il valore della gestione patrimoniale responsabile come strumento legittimo di sostenibilità, evitando che gli enti siano penalizzati per non utilizzare direttamente l’immobile.

A chiarire ulteriormente questo principio è intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 75/2023, nella quale si ribadisce che i redditi derivanti dalla locazione di immobili possono godere dell’esenzione IRES, sempre che non siano frutto di un’attività imprenditoriale vera e propria e che i proventi siano effettivamente destinati a sostenere le attività istituzionali non commerciali dell’ente. Una precisazione utile per sciogliere i dubbi interpretativi e rafforzare l’orientamento favorevole già tracciato dal legislatore.

L’articolo 84 del CTS consente a ODV e enti filantropici di realizzare alcune attività di autofinanziamento senza ricadere nel regime commerciale, e riconoscendo l’uso dei redditi patrimoniali come forma legittima di sostegno alle attività istituzionali, la norma contribuisce a rendere più solido, efficace e duraturo l’impegno sociale di queste realtà.

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