ONLUS e la Sfida del RUNTS: Come Trust e Enti Controllati affrontano la Riforma

Il passaggio delle ONLUS italiane al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), previsto dalla riforma del Codice del Terzo Settore, sta creando non poche frizioni per alcune categorie specifiche di enti, tra cui le trust ONLUS e le ONLUS controllate da enti pubblici o da soggetti esclusi dal Terzo Settore. Queste organizzazioni, pur operando con finalità di utilità sociale, si trovano ad affrontare l’impossibilità di iscriversi al RUNTS a causa della mancanza di alcuni requisiti formali previsti dalla legge, e formanti della fattispecie generale, il che solleva il problema della devoluzione del patrimonio in caso di cessazione dell’attività.

Le trust ONLUS, pur perseguendo finalità benefiche e di assistenza, non sono dotate della personalità giuridica autonoma richiesta dal Codice del Terzo Settore, (hanno più una soggettività fiscale che giuridica). Le trust ONLUS non soddisfano questa condizione, poiché, pur operando per fini sociali, non sono entità giuridiche separate. Un esempio emblematico di questa situazione è rappresentato dai trust istituiti per l’assistenza a persone con disabilità grave, come quelli previsti dalla legge sul “Dopo di noi”. Tali trust, non essendo dotati di personalità giuridica, non possono iscriversi al RUNTS e, qualora cessassero la loro attività, sarebbero obbligati alla devoluzione del patrimonio accumulato, nonostante il loro scopo sociale.

Un’altra categoria di ONLUS che non può iscriversi al RUNTS è quella delle organizzazioni controllate da enti pubblici o da soggetti esclusi dal Terzo Settore, come partiti politici o sindacati. Questi enti, pur operando per finalità di interesse generale, sono sottoposti a un controllo esterno che non è compatibile con i principi di autonomia e indipendenza che il Codice del Terzo Settore richiede per l’iscrizione al RUNTS. L’art. 4 del CTS stabilisce che le ONLUS devono essere indipendenti da ogni tipo di controllo da parte di soggetti esclusi dal Terzo Settore, e quindi queste ONLUS controllate non possono essere iscritte nel registro.

Per queste categorie di enti, tuttavia, la Legge 104/2024 ha introdotto una soluzione legislativa che consente di evitare la devoluzione patrimoniale in caso di perdita della qualifica, pur in assenza di iscrizione al RUNTS. La legge prevede che, per trust ONLUS e ONLUS controllate, la perdita della qualifica fiscale non comporti automaticamente la devoluzione del patrimonio incrementale e lo scioglimento dell’ente, purché vengano rispettate determinate condizioni. In particolare, è necessario che lo statuto dell’organizzazione stabilisca esplicitamente che, in caso di cessazione dell’attività, il patrimonio sarà destinato a scopi sociali e che le attività svolte siano non commerciali e di interesse generale. Inoltre, in caso di scioglimento dell’ente, il patrimonio dovrà essere devoluto a enti con finalità analoghe, previa consultazione con il Ministero del Lavoro.

Questa soluzione legislativa consente alle trust ONLUS e alle ONLUS controllate di evitare la devoluzione patrimoniale, ma solo se si garantisce che i beni vengano destinati a fini sociali e che le attività svolte siano conformi agli scopi di interesse generale previsti dal Codice del Terzo Settore. In questo modo, la riforma del Codice del Terzo Settore offre una possibilità di continuità per queste organizzazioni, che altrimenti potrebbero rischiare di perdere la loro qualifica fiscale e, con essa, l’accesso a risorse e opportunità di finanziamento.

Il quadro normativo creato dalla Legge 104/2024 rappresenta quindi un tentativo di trovare un equilibrio tra la necessità di garantire la trasparenza e la responsabilità del Terzo Settore e il riconoscimento delle specificità di alcune forme organizzative, come i trust e le ONLUS controllate.

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