
La governance delle Organizzazioni di Volontariato rappresenta uno degli ambiti in cui il legislatore del Terzo Settore ha scelto di intervenire con maggiore rigore, nel tentativo di preservare la natura autenticamente partecipativa e solidaristica di questi enti. A differenza della disciplina generale prevista per gli altri soggetti del Terzo Settore, nelle ODV il rapporto tra base associativa e organi di amministrazione non è soltanto funzionale, ma strutturale: l’ente esiste e opera in quanto espressione diretta dei volontari che lo compongono, e proprio per questo la legge impone vincoli più stringenti sulla composizione, sul funzionamento e sulla gratuità delle cariche sociali.
Il primo elemento che emerge con chiarezza riguarda l’obbligo che tutti i componenti dell’organo di amministrazione siano scelti tra le persone fisiche associate oppure tra soggetti indicati dagli enti associati tra i propri aderenti. Si tratta di una regola specifica, che supera la disciplina generale applicabile agli altri enti del Terzo Settore, dove è sufficiente che solo la maggioranza degli amministratori provenga dalla compagine sociale. Nelle Organizzazioni di Volontariato, invece, la coincidenza tra amministratori e base associativa deve essere totale, proprio per evitare forme di gestione esterna o eterodiretta incompatibili con la logica del volontariato organizzato. Anche quando la nomina sia formalmente attribuita a soggetti terzi qualificati, la scelta deve comunque ricadere su individui che appartengano alla base associativa dell’ente o di un ente associato, escludendo in radice la possibilità di amministratori completamente estranei.
Questo forte legame con la dimensione associativa si riflette anche nella necessità che gli amministratori mantengano per tutta la durata dell’incarico i requisiti soggettivi richiesti, a partire dalla piena capacità di agire e dall’assenza di cause ostative analoghe a quelle previste per gli amministratori societari. Gli statuti possono inoltre introdurre criteri ulteriori di onorabilità, professionalità o indipendenza, purché tali condizioni non si traducano in limitazioni arbitrarie della partecipazione democratica né ostacolino il fisiologico ricambio degli organi. In questa prospettiva assume rilievo anche il principio secondo cui tutti gli associati devono godere di pari diritti di voto e di accesso alle cariche, senza che possano essere create categorie privilegiate o soci privi di elettorato passivo.
Accanto al requisito soggettivo della provenienza dalla base associativa, la governance delle ODV è segnata dal principio di gratuità assoluta delle cariche. Gli amministratori non possono ricevere compensi per l’attività svolta, potendo ottenere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Tale scelta normativa non ha soltanto una funzione economica, ma soprattutto valoriale: la gestione dell’ente deve restare espressione di impegno volontario e non trasformarsi in occasione di remunerazione personale. L’unica deroga significativa riguarda i componenti dell’organo di controllo in possesso dei requisiti professionali previsti per la revisione legale, per i quali l’eventuale compenso trova giustificazione nella natura tecnica e qualificata dell’incarico.
Il principio di democraticità incide anche sulle modalità di sostituzione degli amministratori cessati. Nelle associazioni del Terzo Settore, e quindi nelle ODV, il ricorso alla cooptazione tipico del diritto societario è ritenuto incompatibile con la centralità dell’assemblea. La volontà degli associati deve rimanere il fondamento della composizione degli organi, con la conseguenza che, in caso di vacanza, occorre far subentrare i primi dei non eletti oppure convocare tempestivamente l’assemblea per procedere a nuove elezioni. In questo modo si evita che l’organo amministrativo possa auto-perpetuarsi, preservando la natura partecipativa dell’ente.
Un ulteriore profilo di particolare rilievo riguarda il mantenimento dei requisiti numerici della base associativa. Le Organizzazioni di Volontariato devono conservare un numero minimo di aderenti, pena la perdita della qualifica. Qualora tale soglia venga meno, l’organo di amministrazione dispone di un periodo limitato per ricostituire la compagine oppure per richiedere l’iscrizione in una diversa sezione del registro del Terzo Settore. In difetto di intervento, spetta all’organo di controllo attivarsi e segnalare l’irregolarità, confermando il ruolo di garanzia che questo organismo svolge rispetto alla legalità della gestione.
Proprio l’organo di controllo assume, nelle ODV, una funzione centrale non solo sotto il profilo contabile ma anche sotto quello della corretta amministrazione. I suoi componenti devono partecipare alle riunioni dell’organo amministrativo, vigilare sul rispetto della legge e dello statuto, intervenire quando emergano violazioni e, se necessario, impugnare le deliberazioni illegittime. Pur potendo essere scelti tra gli associati, essi non possono contemporaneamente svolgere attività di volontariato nell’ente, poiché tale commistione comprometterebbe l’indipendenza richiesta al ruolo di vigilanza.
