
Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) ha ridefinito in modo organico il panorama degli enti non profit italiani, individuando nell’associazione e nella fondazione le due forme giuridiche fondamentali attraverso cui i privati possono perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Pur presentando differenze strutturali profonde, entrambe possono acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore mediante l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, entrando così in un sistema normativo improntato a trasparenza, responsabilità e stabilità gestionale.
Associazioni e fondazioni, con qualifica di enti del terzo settore, condividono un nucleo comune di obblighi e principi. Entrambe devono svolgere, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale tra quelle elencate dall’articolo 5 del Codice, e sono vincolate al rigoroso divieto di distribuzione degli utili, anche in forma indiretta. La loro operatività deve essere improntata alla massima trasparenza: bilancio d’esercizio redatto secondo i modelli ministeriali, eventuale bilancio sociale oltre determinate soglie, pubblicità degli atti fondamentali e rispetto delle regole di governance previste dal CTS. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altri ETS, previo parere dell’Ufficio del RUNTS, a garanzia della continuità della finalità sociale.
La differenza più evidente tra associazione e fondazione riguarda l’elemento costitutivo prevalente. L’associazione è un ente a base personale: nasce dall’iniziativa di più persone che si uniscono per perseguire un fine comune non economico. Il suo centro decisionale è l’assemblea degli associati, organo sovrano che esprime la volontà collettiva, nomina gli amministratori e approva gli atti fondamentali. Nel Terzo Settore, le associazioni devono rispettare il principio della “porta aperta”, garantendo procedure di ammissione non discriminatorie e una struttura democratica. Non a caso, le forme più diffuse di ETS, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale, possono esistere solo come associazioni.
La fondazione, al contrario, è un ente a base patrimoniale: nasce dalla decisione di un fondatore di destinare stabilmente un patrimonio a uno scopo di utilità sociale. Non esiste una compagine sociale né un’assemblea, salvo rare eccezioni previste dallo statuto; la gestione è affidata a un organo di amministrazione che deve rispettare la volontà originaria del fondatore. Nel sistema del Terzo Settore, la fondazione deve essere necessariamente dotata di personalità giuridica, con un patrimonio minimo di 30.000 euro, e deve prevedere fin dalla costituzione un organo di controllo. Questa struttura più rigida e patrimonializzata la rende particolarmente adatta alla gestione stabile di risorse economiche rilevanti, come nel caso degli enti filantropici.
Il Codice del Terzo Settore ha inoltre riconosciuto e legittimato la fondazione di partecipazione, una forma ibrida che combina la stabilità patrimoniale della fondazione con elementi partecipativi tipici dell’associazione. In questi casi, lo statuto può prevedere organi assembleari o di indirizzo, e il CTS stabilisce che, per tali organi, si applichino (in quanto compatibili) le norme assembleari previste per le associazioni. Si tratta di un modello particolarmente flessibile, capace di attrarre nuovi sostenitori e garantire al tempo stesso la continuità dello scopo originario.
Un ulteriore elemento distintivo riguarda la personalità giuridica. L’articolo 22 del CTS ha introdotto una procedura semplificata che affida al notaio la verifica dei requisiti patrimoniali e consente l’acquisto della personalità giuridica tramite iscrizione al RUNTS. Per le associazioni riconosciute è richiesto un patrimonio minimo di 15.000 euro, mentre per le fondazioni il requisito è fissato a 30.000 euro. Le associazioni possono comunque operare anche come enti non riconosciuti, assumendo però un regime di responsabilità più gravoso, poiché risponde anche chi agisce in nome e per conto dell’ente.
Infine, il sistema dei controlli interni è modulato in base alla natura dell’ente e alle sue dimensioni. Nelle fondazioni l’organo di controllo è sempre obbligatorio, mentre nelle associazioni lo diventa solo al superamento di specifiche soglie dimensionali. Lo stesso vale per la revisione legale dei conti, obbligatoria per le fondazioni e per le associazioni che superano limiti ancora più elevati.
