
La raccolta fondi è da sempre uno degli elementi caratterizzanti del panorama non profit, tanto prima quanto dopo la riforma, poiché in essa si esprime, implicitamente, la promozione di comportamenti donativi e, in senso lato, di solidarietà e di sussidiarietà delle persone e degli enti.
Sebbene nel panorama italiano tale attività abbia sempre rappresentato un tratto distintivo degli enti non profit, è soltanto con la legge delega n. 106/2016 e con il conseguente Codice del Terzo settore che essa ha trovato per la prima volta una disciplina di matrice sostanziale, oggi recata dall’articolo 7. Prima della riforma, pur trattandosi di una pratica ampiamente riconosciuta dalla prassi, si rinvenivano soltanto due disposizioni, entrambe di carattere fiscale, dalle quali era possibile trarre una definizione della raccolta fondi.
La prima è quella dell’articolo 143, comma 3, lettera a) del Testo unico delle imposte sui redditi, ai sensi del quale i fondi pervenuti agli enti di natura non commerciale a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito degli enti medesimi. Pur trattandosi di una disciplina di natura fiscale, essa consentiva già di sostanziare la raccolta fondi quale evento organizzato in correlazione con celebrazioni o ricorrenze, nel quale gli enti non commerciali potevano offrire ai sovventori anche beni di modico valore, senza però che ne venisse definita la finalità ultima.
La seconda disposizione, che illo tempore iniziava a parlarci di raccolta fondi in modo forse già più strutturato, era l’articolo 20 del D.P.R. n. 600/1973, il quale imponeva agli enti non commerciali che effettuavano raccolte pubbliche di fondi la redazione di un apposito rendiconto, dal quale risultassero in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione in occasione delle quali la raccolta era stata effettuata.
È innegabile, dunque, la rilevanza della raccolta fondi quale elemento di sostegno degli enti non profit, e tuttavia soltanto con l’entrata in vigore del Codice del Terzo settore la disciplina consolidatasi nella prassi ha trovato la propria prima definizione sostanziale. Definizione che, oltre a portare in un testo normativo ciò che sino ad allora era affidato alla consuetudine, consente di svolgere alcune riflessioni sugli sviluppi dell’istituto e sui riflessi che questi ultimi producono rispetto alle altre attività esercitabili dagli enti del Terzo settore.
Occorre allora prendere le mosse dal comma 1 dell’articolo 7 del Codice, ai sensi del quale “per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva”.
Conviene soffermarsi sul solo primo comma, che già consente di riflettere su molteplici tematiche e nel quale si rinvengono alcuni elementi sostanziali della raccolta fondi.
Il primo è il profilo soggettivo. La norma consente a tutti gli enti del Terzo settore, tipici e atipici, commerciali e non commerciali, di svolgere attività di raccolta fondi, e non si tratta di un elemento di poco conto ove lo si metta a confronto con quanto prevedeva il TUIR, poiché secondo il disposto dell’articolo 143 la raccolta pubblica di fondi era esercitabile dai soli enti non commerciali. Ne consegue un ampliamento della perimetrazione soggettiva, che non è più ancorata alla nozione fiscale di ente non commerciale e ricomprende, ad esempio, anche le imprese sociali.
Il secondo elemento attiene alla perimetrazione dell’attività. La norma parla soltanto di un complesso di attività e di iniziative, sicché manca qualunque elemento qualitativo riferito al loro contenuto; a differenza di quanto accade per le attività di interesse generale, il legislatore non dice in che cosa la raccolta fondi debba consistere, di modo che il contenuto resta pienamente rimesso alla determinazione dell’ente, orientata soltanto dal profilo teleologico di cui si dirà.
Il terzo profilo, che va letto in stretta connessione con quanto precede, è appunto di natura teleologica. L’unico elemento che giuridicamente sostanzia l’attività di raccolta fondi, e che aiuta l’ente a orientarsi nella scelta delle iniziative da porre in essere, è il fine cui essa tende, vale a dire quello di finanziare le attività di interesse generale.
