La rendicontazione non finanziaria nel Terzo Settore: i soggetti obbligati al Bilancio Sociale

Il bilancio sociale rappresenta lo strumento cardine attraverso il quale gli Enti del Terzo Settore rendono trasparenti non solo i propri dati economici, ma soprattutto l’impatto sociale, Il risultato economico, sociale e ambientale delle attività svolte e dei comportamenti tenuti e le finalità civiche perseguite. La normativa vigente individua precise categorie di soggetti per i quali questa forma di rendicontazione non è facoltativa, ma costituisce un preciso obbligo di legge volto a garantire la massima accountability verso la comunità e gli stakeholder.

In primo luogo, sono tenuti alla redazione del bilancio sociale tutti gli enti del Terzo settore che, nel corso dell’esercizio, abbiano realizzato ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro. Accanto a questo criterio di natura puramente dimensionale, il legislatore ha individuato soggetti obbligati in ragione della loro specifica funzione o natura giuridica: è il caso dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) e di tutte le imprese sociali, categoria che ricomprende per legge anche le cooperative sociali. Un’ulteriore specifica riguarda i gruppi di imprese sociali, i quali hanno l’onere di redigere tale documento in forma consolidata per offrire una visione unitaria dell’impatto prodotto dall’intero gruppo.

Al di fuori di questi perimetri obbligatori, la redazione del bilancio sociale assume una valenza strategica e comunicativa di grande rilievo. Anche gli enti che non superano le soglie di legge possono decidere di adottare questo strumento per dare visibilità ai risultati raggiunti, consolidare il rapporto con i propri sostenitori o attrarre nuovi associati e finanziatori. In tali casi di adozione volontaria, l’ente non è strettamente vincolato all’applicazione delle linee guida ministeriali, sebbene la loro osservanza sia fortemente raccomandata per garantire standard di qualità elevati.

È tuttavia opportuno sottolineare un aspetto fondamentale relativo alla correttezza dell’informazione: solo gli enti che predispongono il documento in piena conformità alle linee guida ufficiali possono fregiarsi della dicitura «Bilancio sociale predisposto ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 117/2017». Infine, l’attività dell’organo di controllo gioca un ruolo essenziale in questo processo, poiché ad esso spetta il compito di monitorare l’osservanza delle finalità solidaristiche e di attestare che il bilancio sociale sia stato effettivamente redatto nel rispetto delle disposizioni ministeriali.

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