
Il Codice del Terzo settore introduce per la prima volta la figura delle fondazioni di partecipazione, un modello atipico di ente privato, emerso dalla prassi notarile. Sebbene il CTS non ne fornisca una disciplina organica, ne riconosce e legittima l’esistenza, stabilendo che alcune norme previste per le associazioni si applicano anche alle fondazioni che, nel loro statuto, contemplano la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, indipendentemente dalla denominazione adottata.
La fondazione di partecipazione è un modello ibrido che unisce caratteristiche proprie delle fondazioni e delle associazioni. Pur essendo una fondazione a tutti gli effetti, essa prevede un organo assembleare o altri organi tipici degli enti associativi, ai quali vengono attribuite funzioni deliberative.
L’organo assembleare, solitamente denominato assemblea, svolge le funzioni proprie di un organismo di partecipazione, ma il Codice del Terzo settore lascia ampia libertà all’autonomia statutaria per definirne ruoli e competenze in base alle esigenze specifiche dell’ente.
Per quanto riguarda l’applicazione delle norme del CTS alle fondazioni di partecipazione, questa è subordinata alla compatibilità con la struttura fondativa e alla possibilità che tali norme non siano derogate dallo statuto. Dal punto di vista della compatibilità, si ritiene che il principio della porta aperta, tipico delle associazioni, non sia indispensabile per le fondazioni di partecipazione, che possono mantenere una struttura chiusa. Infatti, la destinazione di parte del patrimonio a uno scopo specifico non genera aspettative di adesione da parte di terzi.
Tuttavia, la presenza di un organo assembleare impone il rispetto del principio di parità di diritti e doveri tra i partecipanti. Se l’assemblea ha il compito di nominare le cariche sociali, sarà necessario garantire il principio della democrazia interna, assicurando equità nei processi decisionali.
L’introduzione delle fondazioni di partecipazione nel Codice del Terzo settore rappresenta un’evoluzione significativa nella disciplina degli enti non profit. Pur mantenendo una continuità con il codice civile, il CTS introduce elementi innovativi, offrendo maggiore flessibilità agli enti che operano nel Terzo settore. In particolare, questa figura giuridica permette di conciliare la stabilità patrimoniale propria delle fondazioni con la dinamicità e la partecipazione tipiche delle associazioni.
