Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 186/2025 al regime IVA degli Enti del Terzo Settore

Il D.Lgs. 186/2025 interviene in modo significativo sul regime IVA applicabile agli Enti del Terzo Settore (ETS), modificando in particolare l’articolo 10 del D.P.R. 633/1972. L’obiettivo del legislatore è armonizzare il passaggio dal sistema basato sulle ONLUS – destinato a scomparire con l’abrogazione del D.Lgs. 460/1997 – al nuovo impianto della Riforma del Terzo Settore, garantendo continuità alle agevolazioni fiscali e al tempo stesso adeguando la disciplina alle nuove categorie soggettive introdotte dal Codice del Terzo Settore.

Una prima modifica di rilievo riguarda la sostituzione del termine “ONLUS” con “enti del Terzo settore” all’interno dell’articolo 10 del Decreto IVA. Questa scelta assicura che le esenzioni storicamente riconosciute alle ONLUS vengano trasferite agli ETS iscritti al RUNTS, evitando vuoti normativi e garantendo coerenza con la nuova architettura del Terzo Settore. Parallelamente, il legislatore ha previsto che le prestazioni rese nei confronti dei soci continuino a beneficiare di un regime di esclusione fino al 1° gennaio 2036, mentre le attività rivolte a soggetti terzi entrano pienamente nel campo di applicazione dell’imposta, pur con un ampio perimetro di esenzioni.

A partire dal 1° gennaio 2026, infatti, diverse attività svolte dagli ETS risultano esenti IVA anche quando rivolte a terzi. Tra queste rientrano le cessioni gratuite di beni effettuate a favore di enti pubblici, associazioni o fondazioni con finalità assistenziali, educative, benefiche o di ricerca, ora estese agli ETS con esclusione delle imprese sociali costituite in forma societaria. Sono inoltre esenti le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri, cliniche convenzionate, società di mutuo soccorso e, nella nuova formulazione, dagli ETS non societari, comprendendo anche la somministrazione di pasti, medicinali e presidi sanitari. L’esenzione si applica anche alle prestazioni educative e didattiche, dall’istruzione dell’infanzia alla formazione professionale, se rese da ETS riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni. Un ulteriore ambito rilevante riguarda i servizi socio-sanitari e assistenziali rivolti a categorie vulnerabili – anziani, disabili, minori, migranti, persone senza dimora, detenuti, tossicodipendenti, malati di AIDS, vittime di tratta – che risultano esenti se forniti da ETS non societari.

Una disciplina particolare è prevista per il trasporto sanitario. Le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli appositamente equipaggiati, già esenti se effettuate da imprese autorizzate, vengono ora estese a tutti gli ETS, includendo espressamente anche le imprese sociali costituite in forma societaria. Si tratta di un’eccezione significativa rispetto al regime generale, che riconosce la funzione essenziale del trasporto sanitario nel sistema di welfare.

Per quanto riguarda le imprese sociali societarie, il legislatore ha scelto un approccio differenziato: esse sono escluse dalla maggior parte delle esenzioni previste dall’art. 10, ma possono applicare l’aliquota IVA ridotta al 5% per le prestazioni sanitarie, socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese in favore di soggetti fragili. Questa soluzione evita asimmetrie rispetto alle cooperative sociali e garantisce comunque un trattamento fiscale agevolato coerente con la finalità sociale delle attività svolte.

Dal punto di vista operativo, è importante ricordare che le attività esenti IVA non sono automaticamente considerate non commerciali ai fini delle imposte sui redditi. Per stabilire la natura commerciale o meno dell’attività, occorre applicare il test di commercialità previsto dall’art. 79 del Codice del Terzo Settore: l’attività rimane non commerciale se i corrispettivi non superano i costi effettivi, con una tolleranza del 6% su base triennale. Ciò implica che gli ETS dovranno monitorare con attenzione costi e ricavi, poiché un’attività esente IVA può comunque essere qualificata come commerciale ai fini reddituali.

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