Donazione ed erogazione liberale: differenze giuridiche e fiscali tra due atti di generosità

Nel linguaggio comune i termini donazione ed erogazione liberale vengono spesso utilizzati come sinonimi. In realtà, dal punto di vista giuridico e fiscale, rappresentano istituti differenti, con conseguenze molto diverse per chi dona e per chi riceve. Comprendere queste differenze è fondamentale, soprattutto quando il beneficiario è un ente del Terzo settore e il donante intende usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa vigente.

La donazione, disciplinata dagli articoli 769 e seguenti del Codice civile, è un vero e proprio contratto con cui un soggetto arricchisce un altro per spirito di liberalità, trasferendo un bene o assumendo un’obbligazione senza ricevere nulla in cambio. Può avere effetti reali, quando comporta il trasferimento immediato di un diritto, oppure effetti obbligatori, quando il donante si impegna a compiere una prestazione futura. Proprio perché incide sul patrimonio del donante, la legge richiede una forma particolarmente rigorosa: la donazione deve essere stipulata con atto pubblico alla presenza di due testimoni, salvo che riguardi beni di modico valore. Questo formalismo serve a garantire che la decisione sia ponderata e consapevole. Si pensi, ad esempio, al caso in cui Tizio decida di donare a Caio un appartamento: il trasferimento richiede necessariamente un atto notarile e produce effetti immediati.

Diverso è il caso dell’erogazione liberale, una liberalità tipica del mondo non profit. Si tratta di un atto con cui un soggetto versa una somma di denaro o dona un bene a favore di un ente del Terzo settore, senza alcuna controprestazione. Dal punto di vista civilistico, l’erogazione liberale non coincide sempre con una donazione in senso tecnico: nella maggior parte dei casi avviene tramite un semplice bonifico, un pagamento elettronico o un versamento tracciato, senza necessità di atto pubblico. È proprio questa semplicità che la rende lo strumento più utilizzato nel fundraising. Un esempio tipico è il bonifico di 200 euro effettuato da un cittadino per sostenere un progetto umanitario: non c’è un contratto formale, ma una liberalità pienamente valida e riconosciuta.

Le differenze tra donazione ed erogazione liberale emergono su più livelli. Sul piano giuridico, la donazione è un contratto tipico e solenne, mentre l’erogazione liberale è una liberalità che non richiede forme particolari. Sul piano soggettivo, la donazione può essere fatta a favore di chiunque, mentre l’erogazione liberale è destinata esclusivamente a enti non profit. Sul piano fiscale, infine, l’erogazione liberale assume un ruolo centrale: è infatti lo strumento che consente al donante di accedere a detrazioni o deduzioni d’imposta, purché siano rispettati i requisiti previsti dalla legge.

La donazione, in quanto contratto, può essere affetta da vizi che ne determinano la nullità o l’annullabilità. È nulla, ad esempio, la donazione di beni futuri o quella fondata su un motivo illecito che risulti dall’atto e ne costituisca l’unica causa. Può inoltre essere revocata in due casi specifici: per ingratitudine del donatario, quando questi compie atti gravemente offensivi nei confronti del donante, oppure per sopravvenienza di figli, quando il donante diventa genitore dopo la donazione o scopre di avere un figlio precedentemente ignorato. La revoca comporta l’obbligo di restituire quanto ricevuto, salvo i diritti dei terzi di buona fede.

Sul fronte fiscale, non tutte le erogazioni liberali danno diritto a benefici. La detrazione o la deduzione non spettano, ad esempio, quando il beneficiario non rientra tra gli enti del Terzo settore ammessi dalla legge, quando il versamento non è tracciabile, quando il donante tenta di cumulare più agevolazioni sulla stessa somma o quando le somme donate non vengono utilizzate per finalità istituzionali. Inoltre, il contribuente deve scegliere tra detrazione (percentuale sull’imposta) e deduzione (riduzione del reddito imponibile), poiché le due agevolazioni non sono cumulabili.

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