
L’IMU, ovvero l’Imposta Municipale Propria, è il principale tributo locale che grava sul possesso degli immobili in Italia. Ha sostituito la vecchia ICI e, dal 2020, ha assorbito anche la TASI (il tributo per i servizi indivisibili), oggi non più esistente come prelievo autonomo: per questo, sebbene il testo dell’articolo 82 del Codice del Terzo Settore continui a citare la TASI, in concreto si ragiona ormai solo in termini di IMU. Soggetto passivo del tributo è chi possiede l’immobile a titolo di proprietà o in forza di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie); restano fuori, in via generale, l’abitazione principale non di lusso e una serie di altre fattispecie esenti previste dalla normativa. Il principio di fondo è semplice: l’IMU si paga sul possesso degli immobili, e la sua misura viene determinata dai Comuni entro i limiti fissati dalla legge.
Il punto da chiarire subito è che essere un ente del Terzo settore non comporta, di per sé, alcuna esenzione automatica dall’IMU. Un’associazione, una fondazione o un’organizzazione di volontariato che possiede immobili è, in linea di principio, soggetta al tributo come qualunque altro proprietario. L’agevolazione esiste, ma non opera per il solo fatto dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore: scatta soltanto al ricorrere di precise condizioni, fissate dall’articolo 82, comma 6, del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa IMU di riferimento.
L’esenzione richiede infatti la presenza congiunta di due requisiti. Il primo è di natura soggettiva: l’immobile deve essere posseduto e utilizzato da un ente non commerciale del Terzo settore, ossia da uno di quegli enti che, ai sensi dell’articolo 79, comma 5, del Codice, svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale di cui all’articolo 5 in modalità non commerciali. Il secondo è di natura oggettiva: l’immobile deve essere destinato esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di determinate attività tassativamente elencate dalla norma, e cioè attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, oltre alle attività di religione e di culto. Non basta dunque la qualifica dell’ente: conta anche l’uso effettivo dell’immobile. Quando l’immobile è utilizzato in modo misto, in parte per attività non commerciali e in parte per attività commerciali, l’esenzione spetta solo proporzionalmente alla parte destinata alle prime, secondo le regole già consolidate in materia di enti non commerciali.
Restano invece esclusi dal beneficio gli enti del Terzo settore di natura commerciale, le imprese sociali costituite in forma di società e secondo l’interpretazione prevalente, alla luce della clausola di salvezza contenuta nel comma 1 dell’articolo 82 e dell’assetto fiscale entrato a regime dal 2026, anche le cooperative sociali, che pure rientrano nel Terzo settore ma seguono per le imposte la disciplina propria delle imprese sociali. Per questi soggetti, così come per gli immobili non destinati alle attività agevolate, l’IMU resta dovuta nella misura ordinaria. Va infine ricordato che, accanto all’esenzione dall’IMU, il comma 7 dello stesso articolo 82 lascia ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni o esenzioni, per i tributi di propria pertinenza, in favore degli enti del Terzo settore che non abbiano per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale: conviene quindi verificare sempre, caso per caso, anche il regolamento del singolo Comune.
