
All’interno della normativa che regola il Terzo Settore, in particolare nell’articolo 5 del Codice del Terzo Settore, vengono elencate le cosiddette attività di interesse generale: sono queste (ma non solo) le attività che qualificano un ente come ETS. Si tratta di un elenco piuttosto ampio, che comprende ambiti come l’assistenza sociale, la tutela dell’ambiente, l’educazione, la promozione della cultura e il volontariato. Tuttavia, se si legge con attenzione il testo della norma e si adotta un’interpretazione letterale, emerge chiaramente che non tutte le attività elencate si basano sul solo concetto di interesse generale.
In diversi passaggi, infatti, l’articolo 5 richiede che l’attività sia anche di interesse sociale o addirittura di particolare interesse sociale. Ma cosa significano davvero queste espressioni? E qual è la differenza tra attività di interesse generale e attività di interesse sociale?
A queste domande ha dato risposta una circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2022, che, pur risalente a qualche anno fa, resta uno strumento prezioso per tutti coloro che operano nel mondo del Terzo Settore o intendono costituire un nuovo ente. Tenerne conto è fondamentale per inquadrare correttamente le attività svolte, anche ai fini dell’iscrizione al RUNTS e dell’accesso a eventuali benefici normativi e fiscali.
Secondo la circolare, l’interesse sociale è una specificazione dell’interesse generale, e riguarda quelle attività che generano un beneficio per la collettività, andando oltre il vantaggio individuale. Il punto chiave è che non tutte le attività di interesse generale sono automaticamente anche di interesse sociale: occorre verificare caso per caso.
Un esempio emblematico è quello della lettera i) dell’articolo 5, che fa riferimento all’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative. Qui il legislatore specifica che tali attività devono essere “di interesse sociale”. Questo significa che non è sufficiente che un’attività sia culturalmente valida o ricreativa: per rientrare nel perimetro del CTS, deve dimostrare una funzione sociale ben riconoscibile, coerente con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale proprie degli ETS.
Spesso, per chi lavora come consulente nel Terzo Settore o per chi si accinge a costituire un’associazione, una delle sfide principali è proprio questa: capire come inquadrare correttamente le attività rispetto alla norma. Ad esempio, un’associazione culturale che propone corsi di musica aperti al pubblico non può dare per scontato che la sua attività rientri nella disposizione, se non dimostra anche la capacità di generare inclusione, partecipazione, coesione sociale o prevenzione del disagio o in linea generale attuazione di quei principi che ci vengono dati dalla nostra costituzione. La stessa attività (un corso di musica) può essere o meno conforme alla norma a seconda di a chi si rivolge, dove si svolge e con quali finalità.
La circolare, in questo senso, offre due criteri guida: il criterio di destinazione, ovvero i beneficiari (che possono essere categorie fragili, comunità locali, volontari, famiglie in contesti svantaggiati ecc.), e il criterio di contesto o modalità, che riguarda il modo in cui l’attività viene svolta (in collaborazione con enti pubblici, in zone socialmente sensibili, gratuitamente o con accesso agevolato, ecc.).
Per chiarire questo concetto, consideriamo il caso di un’associazione che svolge corsi di musica. Se tali corsi sono semplicemente rivolti a “persone comuni” che li frequentano per hobby o interesse personale, senza una finalità sociale precisa, allora questa attività non si qualifica come di interesse sociale, pur essendo un’attività oggettivamente culturale. Di conseguenza, l’associazione non può inquadrare tale attività in fede alla lettera i).
Tuttavia, se l’associazione dimostra che i corsi di musica sono pensati per promuovere la coesione sociale e l’inclusione ad esempio creando spazi di aggregazione per persone di diverse età, oppure se i corsi si svolgono in aree svantaggiate o periferiche, o sono rivolti a categorie fragili o svantaggiate, allora l’attività può essere considerata di interesse sociale. In questo caso, i corsi di musica non sono solo un’occasione culturale, ma diventano uno strumento di sensibilizzazione ai valori costituzionali, di prevenzione del disagio sociale e di rafforzamento dei legami di solidarietà.
