ONLUS: Una Nuova Era con la Riforma del Terzo Settore

Le ONLUS, da decenni figure di riferimento nel panorama non profit italiano, stanno per completare un percorso di trasformazione iniziato con la legge delega del 2016. Dal 1 gennaio 2026, entrerà in vigore (in toto) la riforma del Terzo Settore, introducendo rilevanti cambiamenti normativi e fiscali. Oltre 17.000 enti saranno coinvolti e dovranno adottare una nuova identità, iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o trasferire il proprio patrimonio a organizzazioni con finalità simili.

La riforma, approvata in via preliminare dalla Commissione Europea nel marzo 2025, introduce regimi fiscali di vantaggio e incentivi agli investimenti esterni, come i titoli di solidarietà. Queste misure garantiranno il sostegno all’interesse generale, rispettando al contempo le normative europee sulla concorrenza.

Diversamente dalle ODV (Organizzazioni di Volontariato) e APS (Associazioni di Promozione Sociale), trasferite automaticamente al RUNTS, il percorso delle ONLUS si è rivelato più complesso. A causa della loro natura, fortemente legata ai benefici fiscali e caratterizzata da una diversità giuridica significativa, il trasferimento diretto al RUNTS non è stato possibile. Il Decreto Ministeriale 106/2020 ha però introdotto un iter specifico, riconoscendo le ONLUS come Enti del Terzo Settore (ETS) transitori. Questo ha assicurato continuità operativa e supporto durante la fase di adeguamento.

Tra le disposizioni principali del DM 106/2020:

  1. Cristallizzazione dei dati: Dal 22 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha bloccato nuove iscrizioni all’Anagrafe delle ONLUS, creando un elenco ufficiale degli enti registrati.
  2. Presentazione delle domande: Gli enti già iscritti all’Anagrafe hanno potuto richiedere l’iscrizione al RUNTS.
  3. Perdita della qualifica di ONLUS: Una volta iscritte al RUNTS, le ONLUS hanno perso tale qualifica senza obblighi di devoluzione patrimoniale, operando invece come ETS secondo i requisiti del Codice del Terzo Settore.

Per le ONLUS che scelgono di non iscriversi al RUNTS, il legislatore consente loro di operare come associazioni, fondazioni o enti secondo il primo libro del Codice Civile. Tuttavia, saranno obbligate a devolvere il patrimonio acquisito come ONLUS (indi ottenuto con la qualifica fiscale) a enti con finalità simili, salvaguardando così gli obiettivi originari.

Con la legge 104/2024, sono state introdotte ulteriori salvaguardie per le ONLUS escluse dal RUNTS. Tali enti possono mantenere la propria attività senza obblighi patrimoniali, purché rispettino i principi del Codice del Terzo Settore e continuino a operare senza scopo di lucro, ma questo ha un termite che corrisponde con il 1 gennaio 2026.

Rimangono però alcune questioni aperte. La gestione dell’IVA per le nuove imprese sociali è uno dei nodi cruciali che l’Agenzia delle Entrate dovrà risolvere. Nonostante queste sfide, la riforma rappresenta per le ONLUS un’opportunità di evoluzione, integrandole in un sistema normativo più moderno, trasparente e sostenibile.

Con il 2026 ormai alle porte, questa transizione segna una nuova era per le ONLUS, che continueranno a contribuire al bene comune sotto una cornice legislativa che valorizza il loro ruolo sociale.

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