
Le ONLUS, da decenni figure di riferimento nel panorama non profit italiano, stanno per completare un percorso di trasformazione iniziato con la legge delega del 2016. Dal 1 gennaio 2026, entrerà in vigore (in toto) la riforma del Terzo Settore, introducendo rilevanti cambiamenti normativi e fiscali. Oltre 17.000 enti saranno coinvolti e dovranno adottare una nuova identità, iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o trasferire il proprio patrimonio a organizzazioni con finalità simili.
La riforma, approvata in via preliminare dalla Commissione Europea nel marzo 2025, introduce regimi fiscali di vantaggio e incentivi agli investimenti esterni, come i titoli di solidarietà. Queste misure garantiranno il sostegno all’interesse generale, rispettando al contempo le normative europee sulla concorrenza.
Diversamente dalle ODV (Organizzazioni di Volontariato) e APS (Associazioni di Promozione Sociale), trasferite automaticamente al RUNTS, il percorso delle ONLUS si è rivelato più complesso. A causa della loro natura, fortemente legata ai benefici fiscali e caratterizzata da una diversità giuridica significativa, il trasferimento diretto al RUNTS non è stato possibile. Il Decreto Ministeriale 106/2020 ha però introdotto un iter specifico, riconoscendo le ONLUS come Enti del Terzo Settore (ETS) transitori. Questo ha assicurato continuità operativa e supporto durante la fase di adeguamento.
Tra le disposizioni principali del DM 106/2020:
- Cristallizzazione dei dati: Dal 22 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha bloccato nuove iscrizioni all’Anagrafe delle ONLUS, creando un elenco ufficiale degli enti registrati.
- Presentazione delle domande: Gli enti già iscritti all’Anagrafe hanno potuto richiedere l’iscrizione al RUNTS.
- Perdita della qualifica di ONLUS: Una volta iscritte al RUNTS, le ONLUS hanno perso tale qualifica senza obblighi di devoluzione patrimoniale, operando invece come ETS secondo i requisiti del Codice del Terzo Settore.
Per le ONLUS che scelgono di non iscriversi al RUNTS, il legislatore consente loro di operare come associazioni, fondazioni o enti secondo il primo libro del Codice Civile. Tuttavia, saranno obbligate a devolvere il patrimonio acquisito come ONLUS (indi ottenuto con la qualifica fiscale) a enti con finalità simili, salvaguardando così gli obiettivi originari.
Con la legge 104/2024, sono state introdotte ulteriori salvaguardie per le ONLUS escluse dal RUNTS. Tali enti possono mantenere la propria attività senza obblighi patrimoniali, purché rispettino i principi del Codice del Terzo Settore e continuino a operare senza scopo di lucro, ma questo ha un termite che corrisponde con il 1 gennaio 2026.
Rimangono però alcune questioni aperte. La gestione dell’IVA per le nuove imprese sociali è uno dei nodi cruciali che l’Agenzia delle Entrate dovrà risolvere. Nonostante queste sfide, la riforma rappresenta per le ONLUS un’opportunità di evoluzione, integrandole in un sistema normativo più moderno, trasparente e sostenibile.
Con il 2026 ormai alle porte, questa transizione segna una nuova era per le ONLUS, che continueranno a contribuire al bene comune sotto una cornice legislativa che valorizza il loro ruolo sociale.
