
Una lettera aperta firmata da un gruppo di esperti e consulenti del Terzo Settore ha posto all’attenzione del Ministro, del Vice Ministro e del Direttore Generale una questione cruciale: è sufficiente una Comfort Letter della Direzione Generale Concorrenza della Commissione europea per garantire la piena legittimità delle agevolazioni fiscali previste dal Codice del Terzo Settore? Secondo i firmatari, la risposta è no, ed è urgente un intervento chiarificatore.
La Comfort Letter, inviata all’inizio di marzo, non rappresenta infatti una vera autorizzazione ai sensi delle norme sugli Aiuti di Stato. Non è firmata da un Commissario europeo, bensì da un funzionario tecnico, e lo stesso documento sottolinea come le valutazioni espresse non costituiscano una posizione ufficiale della Commissione, ma soltanto una “valutazione preliminare” fondata sulle informazioni trasmesse dalle autorità italiane.
Il punto centrale, evidenziano i professionisti, è la mancanza di tutela concreta per gli enti del Terzo Settore. In caso di contestazioni da parte di operatori economici for profit, soprattutto in settori come sanità, istruzione o cultura, la Comfort Letter non potrà costituire un argine efficace in sede giudiziaria. E l’orientamento europeo è chiaro: anche un ente non profit può essere considerato “impresa” se svolge attività economica, a prescindere dallo status giuridico e dall’assenza di distribuzione degli utili.
La Commissione, in una propria Comunicazione del 2016, e la Corte di Giustizia UE in numerose sentenze, hanno ribadito che l’assenza di scopo di lucro non basta a escludere l’applicazione delle regole sugli Aiuti di Stato. Pertanto, misure agevolative come quelle previste dagli articoli 79, 80 e 86 del Codice del Terzo Settore devono essere valutate con rigore, poiché potrebbero generare vantaggi indebiti rispetto ad altri operatori sul mercato.
Di fronte a questo scenario, i firmatari evidenziano un rischio concreto: che gli enti del Terzo Settore, pur applicando norme dello Stato italiano, possano in futuro essere chiamati a restituire vantaggi fiscali considerati illegittimi, come già accaduto nel caso dell’ICI, dove si sono verificate richieste di restituzione con interessi per periodi anche molto lontani nel tempo.
Inoltre, il paragone con le Autorizzazioni formali già rilasciate dalla Commissione in altri ambiti, dimostra la distanza sostanziale tra un documento vincolante e una Comfort Letter interlocutoria. Nel primo caso, lo Stato e i beneficiari sanno esattamente come comportarsi, riducendo al minimo i rischi. Nel secondo, tutto resta incerto.
Per queste ragioni, la lettera aperta chiede al Ministero di attivarsi immediatamente per notificare formalmente alla Commissione le disposizioni del Codice, richiedendo un’Autorizzazione ai sensi dell’art. 108, par. 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. È una scelta che richiederebbe tempo, ma che garantirebbe certezza giuridica e protezione futura per un settore che svolge un ruolo chiave nella coesione sociale e nei servizi alla persona. Link lettera: file:///C:/Users/Utente/AppData/Local/Microsoft/Olk/Attachments/ooa-4fbf0580-0926-478b-a7e2-64cd9c161bee/12aa65fe2a22dba6e75d95a456cea4e1284bf660b751f94700b2bca0fce3be31/Lettera%20professionisti%20su%20Autorizzazione%20250415.pdf
