
Dal 1° gennaio 2026 prenderà ufficialmente il via un’importante novità per il Terzo Settore italiano: i titoli di solidarietà. Si tratta di strumenti finanziari già previsti dal Codice del Terzo Settore, ma ora rilanciati con un quadro normativo più maturo, finalizzato a connettere: risparmio privato e impatto sociale.
L’idea del legislatore è chiara: permettere ai cittadini di investire i propri risparmi sapendo che quel denaro sarà destinato a finanziare attività istituzionali (quelle previste all’articolo 5) degli ETS, E allo stesso tempo, offrire agli investitori un trattamento fiscale agevolato e sicurezze simili a quelle garantite dai titoli di Stato.
I titoli di solidarietà saranno emessi da istituti di credito autorizzati, in forma di: obbligazioni, altri titoli di debito o certificati di deposito. Le obbligazioni avranno una durata minima di 36 mesi, mentre i certificati di deposito non potranno essere inferiori ai 12 mesi. Saranno strumenti non convertibili, non scambiabili e non legati a strumenti derivati, proprio per garantire stabilità e trasparenza.
Uno degli aspetti più importanti è che le banche non potranno chiedere commissioni a chi acquista i titoli di solidarietà. Guadagneranno solo grazie agli interessi maturati sui prestiti concessi agli enti del Terzo Settore. Inoltre, i soldi raccolti dovranno essere utilizzati entro 12 mesi per finanziare progetti sociali. Se non vengono impiegati in tempo, verranno investiti automaticamente in titoli di Stato italiani, con la stessa durata dei titoli di solidarietà.
Ma i benefici non riguardano solo le banche e gli ETS. Anche per gli investitori privati ci sono vantaggi fiscali concreti: gli interessi maturati saranno tassati al 12,5% (la stessa aliquota prevista per i titoli di Stato) invece del 26% abitualmente applicato su altri strumenti finanziari. Inoltre, questi titoli non concorreranno alla formazione dell’attivo ereditario (e quindi saranno esenti da imposta di successione), né rileveranno ai fini dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi titoli.
Un esempio pratico può chiarire il concetto: un investimento di 10.000 euro in titoli di solidarietà con un rendimento del 3% annuo genererebbe 300 euro di interessi. Con la tassazione agevolata, l’imposta da pagare sarebbe di 37,50 euro, contro i 78 euro previsti per strumenti ordinari. Un risparmio fiscale significativo, unito alla consapevolezza di contribuire allo sviluppo di progetti sociali concreti.
Questa misura rappresenta dunque un passo avanti non solo in termini di risorse disponibili per il Terzo Settore, ma anche di cultura economica. Si incentiva un modello di investimento più consapevole, più responsabile e più vicino ai bisogni delle comunità. È un’opportunità anche per gli enti non profit, che potranno accedere a nuove forme di finanziamento meno dipendenti da contributi pubblici o donazioni una tantum, e più orientate alla sostenibilità economica.
Va ricordato che i titoli di solidarietà erano già previsti dall’ordinamento (in particolare all’articolo 77 del Decreto Legislativo 117/2017) ma fino ad ora erano rimasti una possibilità poco sfruttata. Con questa riformulazione e con l’entrata in vigore piena del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), si apre ora la strada a una diffusione più ampia e sistematica di questo strumento.

MI sembra interessante il rendimento, c’è un massimale sulla cifra di investire?
Attualmente, non esiste un limite massimo stabilito per l’importo che un singolo investitore può destinare all’acquisto di titoli di solidarietà. Tuttavia, è importante considerare che questi strumenti sono emessi da istituti di credito autorizzati e destinati a finanziare le attività istituzionali degli Enti del Terzo Settore. Pertanto, l’emissione e la gestione di tali titoli sono soggette a regolamentazioni specifiche, erogate dagli stessi istituti di credito.