Quale schema di bilancio deve adottare la mia Associazione?

Per un consulente del Terzo settore, la risposta corretta a questa domanda è sempre la stessa: dipende. La scelta del modello di bilancio non è libera, ma segue una logica precisa dettata dall’articolo 13 del Codice del Terzo Settore, che incrocia tre variabili fondamentali: il volume delle entrate, il possesso o meno della personalità giuridica e la natura dell’ente.

Il primo discrimine riguarda il volume delle entrate conseguite nell’esercizio precedente. Gli enti che si attestano al di sotto dei 300.000 euro (soglia innalzata dalla Legge 104/2024 rispetto ai precedenti 220.000 euro) si trovano di fronte a un bivio che dipende dalla loro natura giuridica. Se l’associazione è priva di personalità giuridica, ha la facoltà di redigere il bilancio nella forma più snella, ovvero il rendiconto per cassa (Modello D), articolato in cinque sezioni che classificano entrate e uscite per tipo di attività svolta. Se invece l’associazione ha ottenuto il riconoscimento giuridico tramite la procedura notarile prevista dall’articolo 22 del CTS, tale facoltà viene meno: anche al di sotto dei 300.000 euro, l’ente è tenuto ad adottare la contabilità per competenza economica. La ragione è sostanziale: la personalità giuridica impone standard più elevati di trasparenza e la tutela di un patrimonio minimo di 15.000 euro.

Per gli enti piccoli, con entrate non superiori a 60.000 euro, il legislatore ha introdotto una misura di ulteriore semplificazione: il rendiconto per cassa può essere redatto indicando entrate e uscite in forma aggregata. A differenza della soglia precedente, questa opzione è aperta a tutti gli ETS, indipendentemente dal possesso della personalità giuridica,  una scelta che riconosce come, a certi livelli dimensionali, la semplicità amministrativa prevalga sulle esigenze di dettaglio informativo.

Chi supera i 300.000 euro di entrate, oppure chi dispone di personalità giuridica (salvo il caso dei enti appena descritti), non ha alternative: deve adottare il bilancio in forma ordinaria, fondato sul principio della competenza economica. Non si tratta di un singolo documento, ma di un sistema informativo articolato in tre elaborati distinti, disciplinati dal D.M. 5 marzo 2020 e dall’OIC 35, pensato per soddisfare le esigenze conoscitive di donatori, volontari e beneficiari, e non semplicemente per adempiere a un obbligo formale.

Il primo di questi documenti è lo Stato Patrimoniale (Modello A), che ha la funzione di restituire una fotografia statica della situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente alla data di chiusura dell’esercizio. Da un lato mostra ciò che l’ente possiede (immobili, attrezzature, disponibilità liquide) dall’altro ciò che deve a terzi, come debiti verso fornitori o istituti di credito.

Il secondo documento è il Rendiconto Gestionale (Modello B), che rappresenta il cuore economico del bilancio. Assolvendo una funzione analoga a quella del conto economico nelle società a scopo di lucro, ma adattata alla realtà non profit,  illustra i proventi e i ricavi contrapposti agli oneri e ai costi prodotti durante l’anno. La sua caratteristica più significativa è la classificazione dei flussi economici per tipologia di attività: interesse generale, attività diverse, raccolta fondi, attività finanziarie e patrimoniali, supporto generale. Questa suddivisione consente di verificare se l’ente mantiene un equilibrio economico e in che misura le risorse vengono effettivamente impiegate per la propria missione.

Il terzo documento è la Relazione di Missione (Modello C), il più innovativo dei tre e per certi versi il più rappresentativo della specificità del mondo non profit. Si tratta di un documento ibrido, che assolve insieme le funzioni che nel codice civile sono separate tra nota integrativa e relazione sulla gestione: da un lato spiega i criteri di valutazione adottati per le voci di bilancio e fornisce dettagli sui movimenti delle immobilizzazioni, dei crediti e dei debiti; dall’altro descrive come l’ente ha concretamente perseguito le proprie finalità civiche e solidaristiche, illustrando l’andamento gestionale e le prospettive future. È inoltre in questo documento che l’organo di amministrazione deve attestare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse (Area B), indicando i parametri quantitativi rispettati. In sintesi, se lo Stato Patrimoniale dice cosa l’ente ha, e il Rendiconto Gestionale dice cosa ha incassato e speso, la Relazione di Missione spiega perché e come ha agito per realizzare i propri scopi sociali.

Sul fronte temporale è essenziale distinguere due momenti distinti. L’approvazione del bilancio, che spetta all’Assemblea dei soci e sebbene il CTS non fissi una data perentoria, gli statuti prevedono generalmente la convocazione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, quindi orientativamente entro aprile. Il deposito telematico al RUNTS, che deve accompagnare anche i rendiconti delle raccolte fondi e le relazioni dell’organo di controllo, va invece effettuato entro 180 giorni dalla chiusura, ovvero entro il 30 giugno.

Adottare uno schema semplificato non mette al riparo da obblighi aggiuntivi legati alla crescita dell’ente. Le associazioni che superano 1 milione di euro di entrate sono tenute a redigere, depositare al RUNTS e pubblicare sul proprio sito internet anche il Bilancio Sociale, uno strumento di rendicontazione che va ben oltre i numeri e restituisce una visione d’insieme dell’impatto generato dall’organizzazione.

Vale infine la pena ricordare una regola di sistema spesso sottovalutata: vige il principio della volontarietà migliorativa. Un ente di piccole dimensioni che lo desideri può sempre scegliere di adottare uno schema più analitico rispetto a quello minimo previsto per la sua fascia, ad esempio passare spontaneamente dal rendiconto per cassa alla contabilità per competenza. Non è però ammesso il contrario: chi ha l’obbligo del bilancio ordinario non può mai scendere a forme più semplificate.

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