Volontari e lavoratori negli ETS: come si calcola il rapporto nelle ODV e nelle APS?

Tra le questioni operative che più frequentemente generano dubbi nella gestione amministrativa delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, una delle più ricorrenti riguarda il modo corretto di calcolare il rapporto tra lavoratori e volontari imposto dal Codice del Terzo Settore. Su questo punto il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti importanti, che vale la pena ripercorrere con ordine.

Le ODV e le APS si distinguono dalle altre tipologie di enti del Terzo settore per una caratteristica strutturale precisa: devono avvalersi prevalentemente dell’operato volontario dei propri associati nello svolgimento delle attività. Il ricorso a lavoratori retribuiti non è vietato, ma incontra vincoli sia di natura funzionale che numerica (più stringenti nel caso delle organizzazioni di volontariato) che si aggiungono alle limitazioni generali già previste dal CTS in materia di divari retributivi e limiti salariali.

Il nodo pratico su cui il Ministero è stato chiamato a pronunciarsi è se, nel calcolo di queste percentuali, sia lecito utilizzare il cosiddetto criterio per teste, vale a dire un conteggio che considera semplicemente il numero dei volontari iscritti nel registro dell’ente, ed eventualmente in quelli degli enti aderenti di cui l’ente si avvalga effettivamente, mettendolo in rapporto con il numero dei lavoratori. La risposta è affermativa. Il criterio capitario è utilizzabile, ed è anzi quello indicato come appropriato dalla stessa formulazione letterale delle norme, che parlano espressamente di “numero” di volontari in rapporto al “numero” di lavoratori. Oltre al dato testuale, la scelta si giustifica con ragioni di ordine pratico: le situazioni sono troppo variabili per imporre criteri più analitici, e gravare gli enti (soprattutto quelli di piccole dimensioni) di oneri amministrativi sproporzionati sarebbe controproducente. Il fatto che l’impegno effettivo di ciascun volontario possa variare sensibilmente da caso a caso non inficia la validità del criterio, ma viene consapevolmente accettato come limite fisiologico del sistema.

A questo punto sorge però spontanea una domanda: se per calcolare il rapporto lavoratori/volontari si usa il semplice conteggio per teste, come mai per le attività diverse (disciplinate dal D.M. 107/2021) si adotta invece un criterio completamente diverso, basato sulle ore di attività effettivamente svolte e sulle retribuzioni lorde equivalenti? Non si tratta di una contraddizione, ma di una differenza pienamente giustificata dalla diversità dei due contesti.

Nel primo caso, quello del rapporto lavoratori/volontari, viene in rilievo un elemento strutturale e qualificante dell’ente: la sua natura prevalentemente volontaristica. La disciplina è fissata direttamente dalla fonte primaria, cioè dal CTS, e il criterio deve essere semplice e accessibile. Nel secondo caso, quello delle attività diverse, si tratta invece di ricondurre l’apporto volontario a una dimensione economica misurabile, sia pure figurativa, per verificare che le attività diverse restino entro i limiti consentiti. Qui la precisione è necessaria, e il maggiore onere amministrativo che ne deriva trova una duplice giustificazione: lo svolgimento di attività diverse è del tutto facoltativo per l’ente, e i limiti quantitativi entro cui queste attività devono restare vanno documentati con scrupolo.

Il sistema, quindi, non è contraddittorio: usa strumenti diversi per finalità diverse. Il criterio per teste serve a verificare la natura dell’ente; il criterio ore/uomo serve a misurare l’impatto economico di scelte gestionali specifiche. Conoscere questa distinzione non è solo un esercizio di precisione giuridica, ma ha ricadute concrete sulla tenuta contabile e sulla correttezza delle attestazioni che gli organi amministrativi sono chiamati a sottoscrivere.

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