Remissione in bonis per il cinque per mille: come rimediare alla mancata iscrizione nei termini ordinari

La scadenza per l’accreditamento al cinque per mille può sembrare un appuntamento fisso e inamovibile, ma la normativa prevede una seconda opportunità per gli enti che non riescono a presentare la propria istanza entro i termini ordinari. Si tratta della cosiddetta remissione in bonis, uno strumento che consente di sanare l’omissione versando una modesta sanzione, evitando così di perdere del tutto il diritto a ricevere il contributo per quell’anno.

Gli enti del Terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale (RUNTS) che non hanno completato tempestivamente l’accreditamento entro il termine ordinario del 10 aprile di ogni anno possono comunque partecipare al riparto del cinque per mille presentando un’istanza tardiva entro il 30 settembre dello stesso anno. Per farlo è necessario versare una sanzione forfettaria di 250 euro, utilizzando il modello F24 ELIDE (F24 Versamenti con elementi identificativi) con il codice tributo 8115, denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del d.l. n. 16/2012 – Remissione in bonis 5 per mille”. Chi dunque si accorge di aver mancato la scadenza del 10 aprile ha quindi ancora quasi sei mesi di tempo per rimediare.

È importante sottolineare che il modello da utilizzare è esclusivamente l’F24 ELIDE e non il modello F24 ordinario: questa distinzione, chiarita dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 42/E del 1° giugno 2018, è in vigore dal 11 giugno 2018. Un versamento effettuato sul modello sbagliato potrebbe non essere riconosciuto come valido. La compilazione è relativamente semplice: nella sezione “Contribuente” vanno inseriti il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il pagamento; nella sezione “Erario ed altro” occorre indicare la lettera “R” nel campo tipo, nessun valore nel campo elementi identificativi, il codice tributo 8115 nel campo codice, e l’anno per cui si effettua il versamento nel campo anno di riferimento (nel formato AAAA).

Per molte associazioni di piccole e medie dimensioni, il cinque per mille rappresenta una fonte di finanziamento significativa. Perdere l’intero contributo per una dimenticanza burocratica sarebbe un danno evitabile. La remissione in bonis è pensata proprio per questi casi: un investimento di 250 euro che, a fronte anche di poche decine di scelte da parte dei contribuenti, si ripaga ampiamente.

Vale la pena ricordare che questa procedura riguarda esclusivamente la mancata iscrizione nei termini ordinari: non si applica ad altri tipi di irregolarità, né consente di accedere al beneficio a enti che non possiedano i requisiti sostanziali per farlo. L’ente deve essere regolarmente iscritto al RUNTS e deve già soddisfare tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente, a partire dal D.Lgs. n. 111 del 3 luglio 2017, che disciplina organicamente l’istituto del cinque per mille.

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