
Nelle scorse news letter abbiamo affrontato più volte il tema della transizione delle Onlus verso il nuovo quadro normativo del Terzo settore, ricordando come entro il 31 marzo 2026 le organizzazioni iscritte all’Anagrafe unica delle Onlus (soppressa dal 1° gennaio 2026) si trovassero di fronte a una scelta obbligata: presentare istanza di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), oppure, per chi intendeva assumere quella veste, richiedere l’iscrizione al Registro delle imprese come impresa sociale. Chi non ha fatto né l’una né l’altra cosa ha perso la qualifica di Onlus, con tutto ciò che ne consegue sul piano fiscale e operativo.
Sappiamo però che nella realtà associativa non sempre le scadenze vengono rispettate, per le ragioni più diverse. Ed è proprio su questo scenario (quello delle ex Onlus che, pur avendo mancato il termine del 31 marzo, intendono comunque iscriversi al RUNTS) he il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto con la nota direttoriale n. 6665 del 28 aprile 2026, fornendo indicazioni operative agli Uffici RUNTS su tutto il territorio nazionale.
Il documento ministeriale chiarisce innanzitutto un punto cruciale: la perdita della qualifica di Onlus per mancato rispetto della scadenza comporta, in linea di principio, l’obbligo di devoluzione del patrimonio incrementale ad altro ente con finalità analoghe, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 460/1997, previa richiesta obbligatoria di parere al Ministero stesso. Tuttavia, e questo è un elemento di grande rilievo pratico, tale adempimento non costituisce un requisito necessario ai fini dell’iscrizione al RUNTS: gli Uffici del Registro non sono tenuti a verificarne l’avvenuta esecuzione come condizione per procedere con l’istruttoria.
Sul piano procedurale, la circolare distingue due situazioni. Per le ex Onlus prive di personalità giuridica o che non intendano acquisirla tramite il RUNTS, le istanze tardive possono essere trattate come normali domande di iscrizione, seguendo la procedura ordinaria prevista dagli articoli 8 e 9 del D.M. n. 106/2020. Per le ex Onlus già dotate di personalità giuridica o che intendano ottenerla con l’iscrizione, il discorso è più articolato: il notaio incaricato dovrà verificare che l’eventuale quota destinata alla devoluzione non comprometta il patrimonio minimo richiesto per l’iscrizione, e gli Uffici RUNTS dovranno a loro volta accertarsi che l’attestazione notarile di sussistenza del patrimonio minimo sia stata rilasciata tenendo conto di questo aspetto.
La nota chiarisce inoltre un punto che poteva generare incertezza: anche nel caso in cui il notaio abbia ricevuto la delibera di iscrizione prima del 31 marzo 2026 ma abbia provveduto al deposito successivamente, l’istanza è comunque da considerarsi tardiva. La scadenza del 31 marzo opera come termine ultimo di avvio del procedimento, non di semplice deliberazione interna.
Da ultimo, il Ministero affronta la questione degli enti che conservano nella propria denominazione l’acronimo “Onlus”, una qualifica che dal 1° gennaio 2026 non esiste più. Pur non essendo più previste sanzioni specifiche per l’utilizzo improprio di tale denominazione (le relative disposizioni sanzionatorie sono state soppresse) gli Uffici RUNTS sono invitati a sollecitare gli enti interessati a modificare la propria denominazione alla prima occasione utile, nell’interesse della chiarezza verso i cittadini, senza che questo abbia conseguenze sull’iter di iscrizione.
