Scadenza per la Pubblicazione dei Contributi Pubblici al 30 giugno 2025

Si tratta dell’obbligo annuale di pubblicare i contributi pubblici ricevuti, una misura introdotta dalla Legge 124/2017 che riguarda tutte le associazioni, fondazioni e ONLUS che abbiano ricevuto fondi pubblici pari o superiori a 10.000 euro nell’esercizio precedente. Questo obbligo ha l’obiettivo di favorire la trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche destinate al non profit, dando visibilità a tutti i contributi ricevuti, non solo quelli in denaro, ma anche quelli in natura. Quindi, anche se un ente non riceve denaro ma ottiene vantaggi sotto forma di beni o servizi, deve comunque dare visibilità a questo beneficio, se il suo valore supera la soglia dei 10.000 euro.

Tutti gli enti che abbiano ricevuto contributi, sovvenzioni, sussidi o vantaggi da parte di pubbliche amministrazioni o altri enti pubblici sono obbligati a pubblicare queste informazioni sul proprio sito internet o su altre piattaforme digitali facilmente accessibili. La pubblicazione deve riguardare ogni singolo contributo che, sommato, raggiunga o superi la soglia dei 10.000 euro. Non rientrano in questo obbligo i contributi legati a contratti di fornitura di beni o servizi o risarcimenti, così come le somme ricevute tramite il 5×1000, che già prevedono specifici obblighi di trasparenza.

La pubblicazione deve essere chiara e facilmente comprensibile, indicando il nome e il codice fiscale dell’ente beneficiario, l’identificazione del soggetto pubblico che ha erogato il contributo, l’importo ricevuto o, nel caso di vantaggi in natura, una stima del loro valore, la data di incasso e la causale dell’erogazione. Non sono richieste modalità particolari di pubblicazione, quindi gli enti hanno una certa libertà di scegliere come rendicontare i contributi, purché l’informazione sia chiara e accessibile. Se l’ente non ha un sito internet, è possibile utilizzare anche altri canali digitali, come una pagina Facebook ufficiale o il portale della rete associativa a cui l’ente aderisce.

In caso di vantaggi non monetari o di contributi difficili da quantificare, l’ente può chiedere direttamente all’ente pubblico che ha erogato il beneficio di fornire una stima sul valore, o fare riferimento al valore di mercato di beni simili. Se non fosse possibile determinare un valore preciso, l’ente dovrà comunque pubblicare la descrizione del beneficio, indicando che il valore non è stato possibile determinare con precisione.

Il rispetto di questa normativa è fondamentale per evitare problematiche future. In caso di mancata pubblicazione o di informazioni incomplete, le sanzioni previste vanno dall’applicazione di una multa pari all’1% dell’importo ricevuto, con un minimo di 2.000 euro, fino alla restituzione integrale delle somme ricevute.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Torna in alto