
La sentenza n. 72 del 15 marzo 2022 della Corte Costituzionale, è stata una pronuncia che non solo ha chiarito un aspetto specifico del Codice del Terzo Settore, ma ha anche offerto una visione più ampia e profonda della sua stessa ratio. Questa sentenza, infatti, ribadisce con forza che la riforma intende regolamentare e valorizzare le diversità del Terzo Settore, anziché omologare indiscriminatamente i suoi attori.
Il caso esaminato dalla Corte nasceva dall’articolo 76 del Codice del Terzo Settore, una norma pensata per sostenere le organizzazioni di volontariato attraverso l’erogazione di contributi pubblici. Queste risorse, sono specificamente destinate all’acquisto di autoambulanze, autoveicoli sanitari e beni strumentali essenziali per le attività di interesse generale. Il punto di frizione che ha portato la questione dinanzi alla Corte è stato sollevato dal Consiglio di Stato, a seguito di un appello della Fondazione Catis. Questa Fondazione, sebbene attiva nel soccorso con autoambulanze, si era vista esclusa dai contributi dell’articolo 76, poiché la norma li riservava esclusivamente alle organizzazioni di volontariato. Il Consiglio di Stato, pur riconoscendo un “forte avvicinamento” tra gli enti del Terzo Settore, riteneva irragionevole questa esclusione, domandandosi se non vi fosse una discriminazione nei confronti di altri ETS che svolgevano le medesime attività di interesse generale.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 72, ha dichiarato le questioni sollevate infondate. La pronuncia si è basata su una “definita linea di demarcazione” all’interno della pur unitaria categoria degli ETS. La Corte ha sottolineato che gli enti che svolgono attività economica, come le imprese sociali, hanno la possibilità di ricevere un corrispettivo per i servizi resi, procurandosi così autonomamente le risorse per l’acquisto di beni strumentali. Tale possibilità, invece, è preclusa alle Organizzazioni di Volontariato, per le quali vige il principio della prevalenza della componente volontaristica e del mero rimborso delle spese, che non permette di generare margini positivi per finanziare l’acquisto di beni.
Pertanto, la Corte ha ritenuto che non sia irragionevole né discriminatorio che il contributo dell’articolo 76 sia accessibile solo agli ETS caratterizzati dal vincolo normativo alla prevalenza dei volontari e dal connesso principio di gratuità. Rimarrebbe, infatti, paradossale penalizzare proprio gli enti che strutturalmente sono caratterizzati in misura prevalente da volontari, a causa del limite del mero rimborso delle spese.
Il vero messaggio di questa sentenza, tuttavia, va oltre la singola norma e si concentra sulla filosofia della riforma del Terzo Settore. La Corte ha riconosciuto che il Codice del Terzo Settore ha avuto una “funzione unificante”, superando frammentazioni e sovrapposizioni normative. Tuttavia, questa unificazione non ha comportato una “mera omologazione di tutti gli ETS”. Al contrario, il Codice ha intenzionalmente “lasciato spazio alla diversità”, riconoscendo le specificità di ciascun ente e consentendo loro di adattarsi alle proprie peculiarità, tradizioni e obiettivi.
La sentenza sottolinea che, all’interno del perimetro legale definito dal Codice, gli ETS conservano l’autonomia di scegliere il modello organizzativo che meglio si adatta alla loro identità e storia. Questa flessibilità si manifesta anche nelle diverse modalità di sostegno pubblico, che sono giustificate dalla necessità di rispondere alle specifiche caratteristiche e dimensioni degli enti, in particolare in relazione all’apporto della componente volontaria.
È ormai chiaro che la sentenza 72/2022 riafferma con chiarezza che la riforma del Terzo Settore, pur mirando a un sistema più unitario, ha come scopo la regolamentazione e il riconoscimento delle diverse identità e funzioni all’interno del settore, piuttosto che la loro omologazione indistinta. Questo approccio garantisce che il sostegno pubblico sia mirato e risponda alle esigenze reali degli enti, valorizzando in particolare il ruolo insostituibile del volontariato come pilastro della solidarietà sociale.
