
Il Codice del Terzo Settore ha avuto il grande merito di riordinare in modo organico la disciplina degli Enti del Terzo Settore, portando chiarezza in un panorama normativo spesso frammentato. In questo quadro rinnovato, due figure fondamentali della vita associativa (l’associato e il volontario) vengono frequentemente confuse o considerate sinonimiche, quando in realtà il Codice le distingue nettamente, attribuendo a ciascuna diritti, doveri e obblighi differenti sia per il soggetto coinvolto sia per l’ente. Comprendere questo confine non è un semplice esercizio teorico: dalla corretta qualificazione discendono responsabilità, tutele e adempimenti obbligatori per gli ETS.
La figura del volontario è disciplinata dal Codice in modo trasversale, a dimostrazione della sua centralità. Ma è con l’articolo 17 che il legislatore si assume, per la prima volta nel nostro ordinamento, l’onere ma anche l’onore di definire in modo chiaro che cosa sia il volontariato e chi sia il volontario. Il volontario è la persona che, per libera scelta, mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità a favore della comunità o del bene comune. La sua azione si fonda su tre pilastri: gratuità, assenza di scopo di lucro e spontaneità. È un ruolo definito non da un’appartenenza formale, ma dalla natura dell’attività svolta e dalla volontà di donare tempo e competenze senza alcun compenso.
Il CTS stabilisce però anche precisi obblighi in capo agli enti che si avvalgono dei volontari. Quando l’attività è svolta in modo non occasionale, gli ETS devono istituire e tenere aggiornato il “libro dei volontari”, vidimato da un notaio o da un pubblico ufficiale. Inoltre, l’articolo 18 prevede l’obbligo di provvedere alla copertura assicurativa dei volontari sia contro infortuni e malattie legate all’attività, sia per la responsabilità civile verso terzi. Solo con l’adempimento di questi obblighi, e quando l’attività rispecchia le caratteristiche indicate dalla legge, si può affermare che si è in presenza di un vero volontario.
La figura dell’associato, invece, deriva dall’appartenenza all’ente e dalla partecipazione alla sua vita democratica. Sono lo statuto e l’atto costitutivo a definire diritti e doveri dell’associato, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza. L’associato partecipa all’assemblea, esercita il diritto di voto, contribuisce alla nomina e alla revoca degli organi sociali, approva il bilancio ed esamina i libri sociali secondo le modalità interne. La sua partecipazione ha dunque una dimensione istituzionale e gestionale, più che operativa.
La confusione tra associato e volontario nasce dal fatto che molte persone ricoprono entrambe le funzioni, situazione del tutto legittima ma che non autorizza a trattare le due figure come sinonimiche. Il CTS chiarisce che l’associato che aiuta occasionalmente l’ente non è per questo un volontario ai sensi della legge: la sua attività, sporadica e accessoria, non comporta gli obblighi previsti per i volontari.
In termini concreti, quindi, una persona è volontario quando risulta iscritta nel registro dei volontari dell’ente ed è regolarmente assicurata secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del Codice del Terzo Settore. Una persona è invece associata quando, dopo aver versato la quota associativa, è iscritta nel registro degli associati e acquisisce diritti (come il voto e l’accesso ai libri sociali) e doveri nei confronti dell’ente collettivo.
Come si comprende la distinzione non è soltanto formale: da essa dipendono il rispetto degli obblighi di legge, la corretta gestione interna dell’ente e la tutela delle persone coinvolte. Riconoscere la specificità di ciascun ruolo significa valorizzare entrambe le forme di partecipazione che alimentano il Terzo Settore: da un lato l’impegno gratuito e solidaristico dei volontari, dall’altro la responsabilità democratica e organizzativa degli associati.
