
Le attività socio‑sanitarie sono spesso richiamate da molti enti come parte delle Attività di Interesse Generale da loro svolte in quanto previste dal Codice del Terzo Settore, ma non è sufficiente citarle per poterle legittimamente esercitare.
L’articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, prima di elencare le 26 AIG, stabilisce infatti che tali attività devono essere svolte “in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio”. Questo principio è essenziale: perché un’attività sia effettivamente qualificata come di interesse generale e perché un ente effettivamente possa svolgerla deve rispettare le regole settoriali che ne definiscono modalità, limiti e requisiti operativi. Per il settore socio‑sanitario il riferimento primario è il DPCM 14 febbraio 2001, integrato dalla Legge quadro 328/2000 e dalle norme regionali e nazionali di settore.
Le attività socio‑sanitarie comprendono, in termini generali, interventi e prestazioni sanitarie e prestazioni socio‑sanitarie integrate con servizi sociali e riabilitativi. Il DPCM 2001 (la norma settoriale di riferimento) classifica queste prestazioni sulla base:
- del bisogno,
- della complessità,
- dell’intensità dell’intervento e della durata,
andando a distinguere tre macro-tipologie:
- prestazioni sanitarie a rilevanza sociale
Sono interventi sanitari inseriti in progetti personalizzati finalizzati a promozione della salute, prevenzione e contenimento di esiti invalidanti. Rientrano nella competenza delle Aziende Sanitarie (AUSL) e sono integralmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
- prestazioni sociali a rilevanza sanitaria
Sono interventi del sistema sociale (non sanitari di per sé) che mirano a supportare persone la cui condizione sociale incide sulla salute (es. sostegno alla non autosufficienza, servizi di comunità). La competenza principale è dei Comuni; il finanziamento è comunale con possibile compartecipazione dell’utente.
- prestazioni socio‑sanitarie ad elevata integrazione sanitaria.
interventi caratterizzati da forte componente sanitaria e integrazione multidisciplinare (aree materno‑infantile, disabilità gravi, salute mentale, dipendenze, anziani non autosufficienti). Sono erogate sotto la responsabilità sanitaria (aziende sanitarie) e finanziate dal Fondo Sanitario con meccanismi di integrazione tra SSN e Comuni (es. ripartizioni 70/30 o 50/50 a seconda dei casi).
Ciascuna tipologia comporta diversi profili di competenza (Aziende Sanitarie Locali, Comuni), diverse modalità di finanziamento (SSN, compartecipazione comunale, finanziamento integrato) e requisiti organizzativi distinti.
Perché un Ente del Terzo Settore possa poter esercitare queste attività deve garantire che a livello operativo, la legittimità d’esercizio dipende dal possesso di tutte le autorizzazioni e degli accreditamenti previsti dalla normativa regionale e nazionale, dal rispetto degli standard strutturali e organizzativi, e dalla qualificazione del personale coinvolto.
Immaginiamo, ad esempio, un’Associazione di Promozione Sociale, “Progetto Autonomia”, che intende gestire un Centro Socio‑Riabilitativo Diurno per persone con disabilità grave, attività riconducibile alle prestazioni socio‑sanitarie ad elevata integrazione sanitaria. Il percorso operativo per la legittimità è il seguente:
1) verifica normativa e pianificazione: l’APS analizza il DPCM 2001 e le linee guida regionali per definire requisiti strutturali e profili professionali;
2) autorizzazione comunale: chiede al Comune il nulla‑osta dimostrando conformità a spazi, sicurezza e rapporti operatore/utente;
3) accreditamento: presenta documentazione su qualità organizzativa, piani individualizzati e competenze del personale per essere inclusa nell’offerta pubblica;
4) convenzione e finanziamento integrato: stipula convenzioni con Comune e ASL e riceve il finanziamento secondo le quote stabilite (es. 70% SSN, 30% Comune, con eventuale compartecipazione dell’utente);
5) gestione e controllo: eroga servizi secondo i piani, rende conto della spesa e si sottopone a verifiche di qualità e audit. Solo attraverso questo percorso l’APS può esercitare l’attività in modo legittimo e sostenibile.
