Cariche sociali e attività di volontariato negli enti del Terzo settore: tra gratuità, funzione e limiti di compatibilità

Il tema del rapporto tra attività volontaria e titolarità di una carica sociale all’interno degli enti del Terzo settore si colloca in una zona particolarmente delicata della disciplina, in cui si intrecciano principi di gratuità, esigenze organizzative e divieti posti a tutela della natura non lucrativa dell’ente. Il dubbio interpretativo nasce, in particolare, dall’articolo 17, comma 6 del Codice del Terzo settore, che esclude la qualifica di volontario per l’associato che si limiti a coadiuvare occasionalmente gli organi sociali, lasciando aperta la questione circa la qualificazione dei componenti degli organi di amministrazione.

Sul punto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aveva già fornito chiarimenti con la nota n. 6214 del 9 luglio 2020, delineando un’impostazione che valorizza la sostanza dell’attività svolta rispetto alla mera posizione formale ricoperta. In questa prospettiva, l’attività connessa alla titolarità di una carica sociale può, in determinate condizioni, essere ricondotta nell’alveo del volontariato. Ciò avviene quando essa è funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente e, soprattutto, quando rispetta i requisiti previsti dall’articolo 17, comma 2, tra cui emerge in primo luogo il carattere della gratuità.

Tuttavia, la gratuità, pur essendo condizione necessaria, non è di per sé sufficiente a qualificare l’attività come volontaria. Il volontario è tale non solo perché non percepisce un compenso, ma perché mette a disposizione dell’ente il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e disinteressato. In questo senso, l’attività svolta nell’ambito di una carica sociale può assumere natura volontaria quando rappresenta un effettivo contributo, libero e non obbligato, alla realizzazione delle attività dell’ente, sia sul piano organizzativo sia su quello operativo.

Occorre però distinguere questa ipotesi da quella, ben diversa, in cui il componente dell’organo di amministrazione si limiti a svolgere le funzioni tipiche della carica senza che ciò si traduca in un apporto qualificabile come volontariato. In tali casi, è corretto non considerare automaticamente tali soggetti come volontari, proprio perché la loro attività si esaurisce nell’adempimento di un ruolo istituzionale, privo di quel quid pluris che caratterizza la prestazione volontaria.

Un ulteriore elemento di complessità deriva dalla disciplina dei compensi. Nelle organizzazioni di volontariato vige un principio particolarmente rigoroso: i componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell’organo di controllo in possesso dei requisiti professionali, non possono percepire alcun compenso. Diversamente, negli altri enti del Terzo settore è ammesso che gli amministratori ricevano un compenso o un’indennità, purché ciò non sia vietato dallo statuto e nel rispetto dei limiti posti dall’articolo 8 del Codice, che presidia il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili. Questa differenza conferma come la qualifica di volontario non sia automaticamente collegata alla carica, ma dipenda dalle concrete modalità di svolgimento dell’attività.

Resta fermo, inoltre, un principio di incompatibilità di particolare rilievo: all’interno dello stesso ente non può coesistere, in capo alla medesima persona, la qualifica di volontario e quella di lavoratore retribuito, a prescindere dalla forma contrattuale adottata. Tale previsione è coerente con la necessità di evitare sovrapposizioni che possano compromettere la trasparenza dei rapporti interni e aggirare i limiti alla distribuzione di utilità economiche.

Non meno rilevanti sono gli obblighi che sorgono in capo all’ente nel momento in cui si avvale di volontari. Tra questi, assume particolare importanza l’obbligo assicurativo, che deve coprire i rischi di infortunio, malattia e responsabilità civile verso terzi, e che si estende anche alle prestazioni occasionali. Tale obbligo rappresenta una forma di tutela minima, coerente con il valore riconosciuto all’attività volontaria all’interno dell’ordinamento.

Infine, merita attenzione la ratio dell’esclusione prevista per l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali. Tale previsione non mira a svalutare tali contributi, ma risponde a un’esigenza di semplificazione: evitare che attività sporadiche e di modesta entità, svolte per spirito collaborativo, comportino l’applicazione di un regime giuridico e di obblighi (come quelli assicurativi) sproporzionati rispetto alla loro effettiva rilevanza.

In definitiva, la titolarità di una carica sociale non determina automaticamente la qualifica di volontario, ma neppure la esclude in modo assoluto. È necessario, piuttosto, valutare caso per caso le modalità concrete con cui l’attività viene svolta, verificando se essa risponda ai requisiti sostanziali del volontariato. In questo equilibrio tra forma e sostanza si riflette, ancora una volta, la logica complessiva del Codice del Terzo settore, che privilegia una lettura funzionale delle norme, orientata alla tutela dei principi di gratuità, trasparenza e partecipazione.

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