Circolare 1/E del 2026: di cosa parla?

Con la Circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha finalmente rotto il silenzio su uno dei cantieri normativi più attesi del panorama fiscale italiano: il regime tributario degli Enti del Terzo Settore. Sono passati quasi nove anni dall’approvazione del Codice del Terzo Settore (d.lgs. n. 117/2017), e solo ora, con l’avvio operativo del RUNTS e il via libera informale della Commissione europea, le norme fiscali del Titolo X del Codice trovano piena applicazione, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello del 31 dicembre 2025. In pratica, per chi ha l’anno solare come esercizio, il tutto è iniziato a decorre dal 1° gennaio 2026.

Il cuore della circolare è il nuovo criterio di non commercialità ai fini IRES delle attività di interesse generale. La logica è semplice: se un’attività viene svolta gratuitamente o a corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenendo conto anche degli eventuali apporti pubblici, quella attività si considera non commerciale e non genera reddito imponibile. Il concetto di “costi effettivi” viene ora definito con precisione: comprendono non solo i costi diretti, ma tutti quelli imputabili all’attività, inclusi quelli indiretti, generali, finanziari e tributari. Rimangono esclusi i costi figurativi, come il valore del lavoro volontario, che però entrano in gioco in modo rilevante nella fase successiva di qualificazione fiscale dell’ente. La circolare chiarisce anche una regola di tolleranza: se i ricavi superano i costi effettivi di non più del 6%, l’attività resta comunque non commerciale, purché questo scostamento non si ripeta per più di tre periodi d’imposta consecutivi. Tre esempi numerici dettagliati illustrano il meccanismo, rendendo concreto ciò che altrimenti sarebbe rimasto astratto.

Un altro punto su cui la circolare è molto netta riguarda la qualificazione fiscale complessiva dell’ente, cioè se un ETS si debba considerare ente commerciale o non commerciale. Il criterio è matematico: si confrontano i proventi delle attività commerciali (quelle di interesse generale svolte “in forma d’impresa” fuori dai criteri di non commercialità, più le attività diverse) con le entrate non commerciali (contributi, sovvenzioni, liberalità, quote associative, proventi da raccolte fondi occasionali e valore normale delle prestazioni erogate gratuitamente). Se le entrate commerciali superano quelle non commerciali nel medesimo periodo d’imposta, l’ente perde la qualifica di ente non commerciale. Non definitivamente e non automaticamente a vita, ma da subito: gli effetti della perdita della qualifica decorrono dall’inizio del periodo d’imposta in cui il superamento si verifica, con un regime transitorio per i primi due anni (2026 e 2027) che ne differisce l’effetto all’anno successivo. Un’importante precisazione riguarda le sponsorizzazioni e la raccolta fondi continuativa con corrispettivi: sono attività commerciali imponibili, ma non entrano nel calcolo del “test di prevalenza” per determinare la natura dell’ente. Una scelta normativa che tutela gli strumenti di autofinanziamento degli ETS.

Sul versante delle categorie speciali, la circolare dedica ampio spazio alle Organizzazioni di Volontariato e alle Associazioni di Promozione Sociale. Le OdV beneficiano di un regime ulteriormente agevolato: alcune attività tipiche (vendita di beni donati, cessione di prodotti degli assistiti, somministrazione di alimenti in occasioni occasionali) non si considerano commerciali, ai fini dei redditi, se svolte senza l’impiego di mezzi professionali concorrenziali. I redditi degli immobili destinati in via esclusiva all’attività non commerciale sono invece esenti da IRES, agevolazione che si estende anche agli enti filantropici. Le APS godono di un perimetro di non commercialità ancora più ampio nei confronti di soci, iscritti e tesserati, con la condizione che le attività siano svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e non rientrino in un elenco tassativo di attività comunque commerciali (alberghi, mense, trasporti, fiere, pubblicità).

Rilevante anche la sezione dedicata alle ONLUS: con la cessazione dell’Anagrafe il 31 dicembre 2025, chi non aveva già provveduto deve presentare domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026. Se la domanda è accettata, la qualifica di ETS decorre retroattivamente dal 1° gennaio 2026, senza soluzione di continuità. Chi non lo fa è obbligato a devolvere il patrimonio accumulato durante il periodo di qualifica ONLUS, con le sole eccezioni dei Trust e degli enti sottoposti a direzione e coordinamento pubblico che non possono iscriversi al RUNTS.

La circolare chiude con i regimi forfetari (due, distinti) che gli ETS possono adottare dal 2026. Il primo (art. 80 CTS) è accessibile a tutti gli ETS non commerciali e prevede coefficienti di redditività applicati ai ricavi commerciali, con percentuali che variano dal 5% al 17% in base al tipo di attività e alla dimensione. Il secondo (art. 86 CTS) è riservato esclusivamente a ODV e APS con ricavi non superiori a 85.000 euro e offre coefficienti ridottissimi 1% per le ODV, 3% per le APS insieme a una drastica semplificazione degli adempimenti: niente scritture contabili obbligatorie, niente ISA, niente ritenute da operare, esonero dalla fattura elettronica e dalla certificazione dei corrispettivi. Sul versante IVA, la riforma non introduce un parallelo criterio di non commercialità, ma estende agli ETS alcune esenzioni già previste per le ONLUS, e il regime forfetario dell’art. 86 comporta l’esclusione totale dalla logica IVA ordinaria, con obbligo di versamento solo per le specifiche operazioni in cui l’ente risulta debitore d’imposta.

In definitiva, questa circolare rappresenta un punto di svolta atteso da anni. Non risolve ogni ambiguità, alcune questioni interpretative, per non dire molte, restano aperte ma costruisce un quadro operativo sufficientemente chiaro da consentire agli enti di pianificare in modo consapevole.

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