
A partire dal 2026 cambia il regime di comunicazione delle erogazioni liberali. Fino al 2025, infatti, gli enti del Terzo settore e alcune altre categorie di enti non profit erano tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati dei donatori solo in presenza di un requisito economico: l’obbligo scattava esclusivamente per gli enti che, nell’esercizio precedente, avevano registrato entrate superiori a 220.000 euro. Per tutti gli altri la comunicazione era una semplice facoltà.
Il quadro normativo è stato modificato dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° marzo 2024, che ha disciplinato la comunicazione relativa alle erogazioni liberali ricevute nel 2025 e da trasmettere entro il 16 marzo 2026. In questa fase transitoria, l’obbligo riguarda ancora soltanto gli enti che nel 2024 hanno superato la soglia dei 220.000 euro di entrate. Rientrano tra i soggetti interessati gli enti del Terzo settore (incluse le cooperative sociali ma escluse le imprese sociali societarie), le Onlus ancora iscritte all’Anagrafe unica nel 2025, e alcune fondazioni e associazioni riconosciute che operano nei settori della tutela del patrimonio culturale o della ricerca scientifica.
La comunicazione riguarda le erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici, e dagli altri donatori solo se il pagamento consente di individuare il codice fiscale dell’erogante. Sono ammesse esclusivamente le donazioni effettuate tramite strumenti tracciabili: bonifici, versamenti postali, carte di pagamento e altri sistemi previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 241/1997. Non devono invece essere comunicati i versamenti cumulativi effettuati da un unico soggetto per conto di più donatori. Per gli enti che trasmettono i dati in via facoltativa non sono previste sanzioni, salvo il caso in cui un errore determini un indebito vantaggio fiscale nella dichiarazione precompilata del donatore.
Il cambiamento più rilevante riguarda però il futuro. Con l’entrata in vigore del nuovo regime fiscale del Terzo settore operativo dal 1° gennaio 2026, per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare, l’obbligo di comunicare le erogazioni liberali diventa generalizzato. A partire dalla comunicazione da effettuare entro il 16 marzo 2027, relativa alle donazioni ricevute nel 2026, l’obbligo si applicherà a tutti gli enti del Terzo settore, indipendentemente dal volume delle entrate registrate nell’esercizio precedente. L’unica eccezione riguarda le imprese sociali costituite in forma societaria, che restano escluse.
Questo significa che ogni ETS dovrà organizzarsi per tracciare correttamente, già nel corso del 2026, tutte le erogazioni liberali ricevute ai sensi dell’articolo 83 del Codice del Terzo settore, assicurandosi di raccogliere e conservare i dati necessari per la comunicazione. L’estensione dell’obbligo a tutti gli ETS risponde alla finalità per cui la comunicazione è stata introdotta: consentire all’Agenzia delle entrate di completare automaticamente i dati presenti nelle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti, semplificando la compilazione della dichiarazione precompilata.
