
Fra le domande che ricorrono con maggiore frequenza nella fase di costituzione di un ente del Terzo settore ve n’è una apparentemente elementare, che consta nell’indicazione della sede legale e in particolar modo se quest’ultima debba essere riportata anche nello statuto. La disciplina si rinviene nel Capo II del Codice del Terzo settore, dedicato alla costituzione, e in particolare nell’art. 21. Il primo comma elenca il contenuto necessario dell’atto costitutivo, e vi colloca la sede legale accanto alla denominazione, alle finalità civiche e solidaristiche, all’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale, al patrimonio iniziale, alle norme sull’ordinamento e sulla rappresentanza, alla devoluzione del patrimonio residuo. Il secondo comma opera invece la saldatura fra i due documenti: lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell’ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell’atto costitutivo, e in caso di contrasto fra le clausole dell’uno e quelle dell’altro prevalgono le seconde.
Da qui si potrebbe concludere che l’obbligo gravi sul solo atto costitutivo e che lo statuto non sia tenuto a ripetere l’indicazione. È una lettura che si arresta al momento genetico, quando i due atti sono contestuali e dicono per definizione la stessa cosa, e che ignora la diversa natura dei due documenti. Atto costitutivo e statuto non sono fungibili, ma complementari, il primo è un atto storico, che documenta la manifestazione di volontà nel momento in cui l’ente viene ad esistenza e in quel momento si cristallizza; il secondo è il corpo normativo destinato a governarne il funzionamento nel tempo, ed è l’unico dei due che l’assemblea effettivamente modifica. Nessuna deliberazione riscrive l’atto costitutivo.
La verifica è immediata se si prende il caso, tutt’altro che raro, di un’associazione costituita diversi anni fa, e adeguata al Codice nel 2026. L’atto costitutivo indica una sede che nel frattempo è cambiata due o tre volte, e non è emendabile; se la sede attuale non figura nello statuto adeguato, semplicemente non figura in alcun documento sociale. È esattamente per questa ragione che la seconda parte dell’art. 21, co. 2 attribuisce prevalenza alle clausole statutarie; lo statuto prevale perché è il documento vivo, quello che recepisce le deliberazioni successive ed esprime la volontà attuale dell’ente, mentre l’atto costitutivo ne fotografa quella originaria.
È anzitutto da precisare che l’art. 21, co. 2 conferma ciò che è scontato nel diritto societario, e cioè che «lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell’ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell’atto costitutivo»: in altri termini, tutte le volte che nel Codice si discorre di atto costitutivo il riferimento si estende allo statuto, sicché è l’atto costitutivo o lo statuto a dover indicare la sede legale dell’ente.
Depongono nel medesimo senso due disposizioni del decreto ministeriale 15 settembre 2020, n. 106, istitutivo del Registro unico nazionale del Terzo settore. L’art. 5, co. 1 rimarca che l’individuazione dell’Ufficio del RUNTS competente è effettuata in via ordinaria su base territoriale, il che equivale a dire che l’ufficio competente è quello nel cui territorio l’ente ha la propria sede legale; l’art. 8, co. 6 del medesimo decreto include poi la sede legale fra le informazioni che la domanda di iscrizione deve necessariamente recare. La sede, dunque, non è un dato meramente descrittivo del momento genetico, ma il criterio che radica la competenza dell’ufficio ed è contenuto necessario dell’istanza, e come tale deve poter essere letta, in ogni momento della vita dell’ente, nel documento che ne esprime l’assetto attuale.
Chiarito che è nello statuto (oltre che nell’atto costitutivo) che la sede deve trovare collocazione, resta da stabilire come scriverla. Autorevole prassi consiglia, di indicare il solo Comune, rinviando a deliberazione dell’organo amministrativo l’individuazione dell’indirizzo completo. Il modello è ancora una volta quello societario: dopo la riforma del 2003 l’art. 2463, co. 2, n. 2 c.c. per la società a responsabilità limitata, come il parallelo art. 2328, co. 2, n. 2 per la società per azioni, richiede l’indicazione del solo Comune in cui è posta la sede, mentre l’art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice civile riserva l’indirizzo completo, comprensivo di via e numero civico, all’iscrizione nel registro delle imprese. Da questa scissione fra sede statutaria e indirizzo pubblicitario discende la regola operativa che la dottrina e la prassi trasportano senza difficoltà agli enti del Terzo settore: il trasferimento all’interno del medesimo Comune non comporta modificazione statutaria e si risolve in una delibera dell’organo amministrativo seguita da comunicazione al registro, mentre il trasferimento in Comune diverso esige la modifica dello statuto.
Merita infine di essere sgombrato il campo da un equivoco diffuso, secondo cui presso la sede legale dovrebbero essere conservati tutti i documenti della gestione: il Codice non lo prevede, l’art. 15 impone la tenuta dei libri sociali senza fissarne il luogo, e le scritture contabili seguono le regole proprie degli artt. 2214 e seguenti c.c. e dell’art. 22 del D.P.R. 600/1973. La sede legale è, più propriamente, il domicilio dell’ente, ossia luogo delle notificazioni, criterio di individuazione dell’ufficio del Registro competente, riferimento per la determinazione del foro.
