
Tra le misure fiscali introdotte dal Codice del Terzo settore, il social bonus disciplinato dall’articolo 81 presenta una struttura peculiare, che è all’origine di gran parte degli equivoci che lo accompagnano. L’agevolazione, infatti, non spetta all’ente del Terzo settore, bensì a chi effettua l’erogazione liberale in suo favore: un credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni in denaro effettuate da persone fisiche e al 50 per cento di quelle effettuate da enti o società. Il beneficio economico si colloca dunque in capo al donatore, ma le condizioni che ne legittimano la fruizione si verificano interamente sulla posizione del beneficiario. È una asimmetria che va tenuta presente, perché significa che un difetto di requisiti dell’ente si riverbera su soggetti terzi, i quali hanno già maturato l’affidamento sul credito.
L’ambito oggettivo della misura è circoscritto. Il credito è riconosciuto a fronte di erogazioni destinate a sostenere il recupero di immobili pubblici inutilizzati e di beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del decreto legislativo 159/2011, assegnati a enti del Terzo settore, in forma singola o in partenariato tra loro, e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del Codice, con modalità non commerciali. L’ente deve inoltre aver presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un progetto di recupero, secondo il procedimento disciplinato dal regolamento attuativo adottato con decreto interministeriale 23 febbraio 2022, n. 89.
Proprio il regolamento pone la questione che qui interessa. L’articolo 7, comma 1, lettera a), annovera tra i requisiti di partecipazione al procedimento di individuazione dei progetti di recupero il possesso della qualificazione soggettiva di ente del Terzo settore, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Codice. L’articolo 13, dal canto suo, prevede che la perdita di tale requisito, in capo all’ente titolare del progetto o anche a uno soltanto dei suoi partner, costituisca causa di revoca del provvedimento ministeriale di approvazione dell’elenco dei progetti ammessi. Il requisito, dunque, non deve soltanto esistere: deve permanere.
Restava però da chiarire il momento iniziale rilevante. La qualifica di ente del Terzo settore deve sussistere già al momento, spesso assai risalente, in cui il bene è stato assegnato dall’amministrazione competente, oppure è sufficiente che sia posseduta al momento della presentazione dell’istanza di ammissione al social bonus? La questione non è teorica: numerose assegnazioni di immobili pubblici inutilizzati e di beni confiscati sono intervenute molti anni prima che il Registro unico nazionale del Terzo settore divenisse operativo, e una lettura rigorosa avrebbe precluso l’accesso alla misura a un numero rilevante di progetti già avviati.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si è pronunciato con la nota prot. 6447 del 23 aprile 2024, resa in riscontro a un quesito del Forum nazionale del Terzo settore. Muovendo dalla natura fiscale della misura, che il Codice colloca nel Titolo X dedicato al regime fiscale degli enti del Terzo settore, la nota chiarisce che il possesso della qualificazione soggettiva da parte dell’ente beneficiario rileva ai fini della legittima fruizione del credito d’imposta da parte dei contribuenti eroganti. Ne consegue che la qualifica di ente del Terzo settore deve sussistere a partire dal momento della presentazione dell’istanza, permanere alla data di adozione del provvedimento di approvazione dell’elenco dei progetti ammessi e perdurare per tutto il periodo di realizzazione dell’intervento di recupero. Non è invece richiesto che essa fosse già posseduta al momento dell’assegnazione del bene.
A sostegno di questa lettura la nota richiama una ragione di ordine sistematico che merita di essere riportata, perché illumina un profilo generale della Riforma. Il Codice ha introdotto categorie di enti del tutto nuove (gli enti filantropici, le reti associative, nonché la categoria atipica degli altri enti del Terzo settore) che hanno potuto essere riconosciute come tali soltanto a partire dall’avvio dell’operatività del Registro unico, intervenuta il 23 novembre 2021. Un ente riconducibile a tali categorie, che prima di quella data fosse risultato assegnatario di un immobile pubblico inutilizzato o di un bene confiscato, si trovava nell’oggettiva impossibilità di essere qualificato come ente del Terzo settore. Pretendere il possesso del requisito al momento dell’assegnazione avrebbe significato addossare a quegli enti le conseguenze di un’impossibilità giuridica a essi non imputabile. Acquisito il concorde avviso dell’Amministrazione finanziaria, la nota conclude pertanto che la qualifica assume rilevanza a decorrere dalla presentazione dell’istanza di ammissione al social bonus.
Dal chiarimento discendono alcune indicazioni operative di immediata utilità.
La prima riguarda gli enti assegnatari di beni in epoca anteriore all’iscrizione nel Registro unico: l’assegnazione risalente non preclude l’accesso alla misura, purché la qualifica sia stata acquisita mediante iscrizione al RUNTS anteriormente alla presentazione dell’istanza di partecipazione al procedimento. È una precisazione che riapre concretamente la strada a progetti di recupero già in corso.
La seconda riguarda la permanenza del requisito, che costituisce il vero profilo di rischio. La qualifica deve essere mantenuta per l’intera durata dell’intervento, e la sua perdita produce la revoca del provvedimento di approvazione. Poiché il credito d’imposta è maturato dai donatori, la caduta del requisito non incide soltanto sull’ente, ma sulla posizione fiscale di soggetti che hanno confidato nella stabilità di quella qualificazione. La gestione degli adempimenti che condizionano la permanenza nel Registro unico assume, in questo contesto, una rilevanza che eccede di molto il piano dell’ordinaria compliance.
La terza riguarda i progetti realizzati in partenariato. La causa di revoca opera anche quando il requisito venga meno in capo a uno solo dei partner. Chi promuove un progetto congiunto ha pertanto interesse a monitorare non soltanto la propria posizione, ma quella di tutti gli enti coinvolti, e a prevedere negli accordi di partenariato obblighi informativi reciproci in caso di criticità sulla permanenza nel Registro.
La quarta, infine, riguarda l’utilizzo del bene, che deve restare destinato esclusivamente allo svolgimento delle attività di interesse generale con modalità non commerciali. Un impiego promiscuo, o l’introduzione di modalità gestionali di natura commerciale, incide direttamente sul presupposto della misura, e va valutato con attenzione prima ancora che sul piano fiscale ordinario.
