
Entro il 31 marzo 2026 gli enti associativi non commerciali, diversi dagli enti del Terzo settore, sono chiamati, al ricorrere di determinate condizioni, a inviare il modello EAS all’Agenzia delle entrate. Vale dunque la pena fare il punto su che cosa sia, chi debba presentarlo e su come la riforma del Terzo settore e quella dello sport abbiano ridisegnato il quadro degli obblighi e degli esoneri.
Il modello EAS, ossia la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativi agli enti associativi, riguarda esclusivamente gli enti non commerciali di natura associativa. La sua importanza è tutt’altro che formale: le quote e i contributi associativi, così come, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli associati, non sono imponibili, ma per godere di questa agevolazione è necessario trasmettere i dati per via telematica proprio mediante questo modello. Il mancato invio comporta la perdita dei benefici fiscali e, in particolare, l’assoggettamento a tassazione ai fini Ires e Iva di quote, contributi e corrispettivi versati dagli associati per le attività istituzionali, ai sensi dell’art. 148 del Tuir e dell’art. 4 del d.P.R. 633 del 1972.
Particolare attenzione meritano le attività svolte dietro corrispettivo verso gli associati. Le nuove regole, in vigore dal 1° gennaio scorso, hanno modificato l’art. 148, comma 3, del Tuir, stabilendo che il beneficio della non commercialità ai fini Ires resti riconosciuto alle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali e sportive dilettantistiche, ma non si applichi più a quelle culturali e di formazione extra-scolastica della persona (art. 89, comma 4, CTS); per le associazioni di promozione sociale il beneficio continua ad applicarsi in forza dell’art. 85, comma 1, CTS. Sul versante Iva, invece, la proroga di fine anno scorso, che ha posticipato al 2036 il passaggio dall’esclusione all’esenzione, ha mantenuto la non commercialità anche per le culturali e per quelle di formazione extra-scolastica. Si è così creato un disallineamento: per queste due tipologie l’attività dietro corrispettivo resta esclusa ai fini Iva ma diventa commerciale ai fini Ires. Anche per loro, dunque, presentare l’EAS resta fondamentale, quantomeno per conservare la non commercialità Iva dei corrispettivi dei soci.
Veniamo al nodo che più interessa la platea riformata: gli enti del Terzo settore sono o no tenuti a presentare il modello EAS? La risposta è no. Il Codice del Terzo settore li esonera espressamente all’art. 94, comma 4, sicché tutti gli enti già iscritti al RUNTS sono fuori dall’adempimento e non devono inviare nulla entro il 31 marzo. L’unica cautela riguarda la fase di passaggio. Per gli enti di nuova costituzione che intendano diventare ETS, ma non siano ancora iscritti al registro, è opportuno presentare comunque l’EAS entro 60 giorni dalla costituzione, termine fissato dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 45/E del 29 ottobre 2009: tra la nascita dell’ente e l’effettiva iscrizione al RUNTS possono infatti trascorrere anche più di 60 giorni, e in quella finestra l’ente non gode ancora dell’esonero. Presentarlo in via prudenziale mette al riparo dal rischio di perdere i benefici fiscali nel periodo intermedio; una volta ottenuta l’iscrizione, e con essa la qualifica di ETS, scatta l’esonero pieno e non sarà più necessario alcun invio successivo. In sintesi, dunque, per gli ETS già iscritti nessun obbligo, mentre per gli enti in attesa di iscrizione conviene sempre presentarlo per prudenza fino al perfezionamento dell’iscrizione.
Lo stesso ragionamento vale, di riflesso, anche per altri soggetti recentemente usciti di scena. Sono infatti esonerate le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, a seguito delle modifiche al d.lgs. 39 del 2021 (art. 6, comma 6-bis). Vengono invece meno due tipologie prima esonerate: le Onlus, la cui normativa è stata abrogata dal 1° gennaio scorso (le ex Onlus iscritte al RUNTS restano comunque esonerate in quanto ETS), e le pro-loco in regime 398/1991, dato che tale regime è ora riservato alle sole realtà sportive dilettantistiche. Anche per ex Onlus e pro-loco, dunque, fino al completamento dell’iscrizione al RUNTS resta applicabile la disciplina ordinaria, mentre con l’acquisizione della qualifica di ETS subentra l’esonero pieno.
Tra gli enti tenuti all’adempimento, la normativa distingue tra compilazione parziale e totale. Possono limitarsi alla compilazione parziale gli enti i cui dati siano già disponibili presso pubblici registri o amministrazioni: associazioni riconosciute con personalità giuridica, associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato intese, partiti e movimenti politici tenuti alla rendicontazione elettorale. Questi compilano il primo riquadro con i dati identificativi e, nel secondo, soltanto i righi 4, 5, 6, 25 e 26, barrando la casella “SI” del rigo 3. Sono invece tenute alla compilazione integrale, con tutte le 38 domande, le associazioni non riconosciute diverse dalle precedenti, sia che svolgano solo attività istituzionale, sia che svolgano attività dietro corrispettivo verso i soci o attività commerciale non prevalente (l’ente che svolga attività commerciale in via esclusiva o prevalente è un ente commerciale e non presenta l’EAS).
Quanto alla ripresentazione, gli enti già costituiti devono inviare un nuovo modello solo se intervengono variazioni rispetto ai dati comunicati. Non rilevano, secondo l’Agenzia, le modifiche ai dati anagrafici (comunicabili con i modelli AA5/6 o AA7/10), ai ricavi da sponsorizzazione o pubblicità (rigo 20), al costo per messaggi pubblicitari (rigo 21), alle entrate (rigo 23), al numero di associati (rigo 24), a erogazioni liberali e contributi pubblici (righi 30 e 31) e alle raccolte pubbliche di fondi (rigo 33). Se varia uno di questi dati l’EAS non va ripresentato. Se invece cambiano altri elementi, come il rinnovo del consiglio direttivo o l’apertura della partita Iva, il modello va ripresentato entro il 31 marzo 2026: integralmente per gli enti a compilazione totale, limitatamente ai righi indicati per quelli a compilazione parziale.
La trasmissione avviene esclusivamente per via telematica, direttamente dall’associazione tramite Fisconline o Entratel oppure tramite intermediario abilitato. In caso di ritardo, e sempre che non siano già iniziati controlli, è possibile sanare la posizione con la remissione in bonis, presentando il modello entro il 30 settembre 2026 e versando una sanzione di 250 euro (F24 Elide, codice tributo 8114).
In definitiva, pur in un quadro semplificato dall’uscita di scena di Onlus, pro-loco in regime 398 e associazioni sportive dilettantistiche, il modello EAS resta uno snodo decisivo per gli enti associativi non ancora confluiti nel RUNTS, e in particolare per le associazioni culturali e di formazione extra-scolastica colpite dal nuovo disallineamento tra Ires e Iva, per le quali la presentazione tempestiva continua a essere la condizione imprescindibile per conservare i benefici fiscali legati alla natura associativa.
