Tempo di bilanci per gli ETS: guida al deposito e ai “dimenticati” della rendicontazione

Con l’arrivo di giugno, gli enti del Terzo settore si trovano ad affrontare uno degli adempimenti più delicati e importanti dell’anno, quello che più di ogni altro garantisce la trasparenza dell’ente e ne assicura la permanenza nel RUNTS: il deposito del bilancio d’esercizio. Si tratta di un appuntamento da non sottovalutare, perché il termine è perentorio e va rispettato entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, vale a dire, per la gran parte degli enti che adottano l’anno solare, entro il 30 giugno. Prima ancora di pensare all’invio, però, conviene fermarsi su alcuni passaggi che nella pratica vengono spesso trascurati e che invece fanno la differenza tra un bilancio formalmente completo e uno esposto a rilievi in sede di controllo.

La prima domanda da porsi riguarda quale modello di bilancio adottare. Non si tratta di una scelta libera, ma di un obbligo che discende direttamente dal volume delle entrate registrate nell’anno precedente. Gli enti con entrate superiori a 300.000 euro sono tenuti a redigere il bilancio in forma ordinaria, secondo il principio della competenza economica: in questo caso il documento si compone dello Stato patrimoniale (Modello A), del Rendiconto gestionale (Modello B) e della Relazione di missione (Modello C). Gli enti che restano al di sotto della soglia dei 300.000 euro possono invece optare per il più snello Rendiconto per cassa (Modello D). Una novità riguarda poi le realtà di minori dimensioni: a partire dal 2026, sui dati relativi al 2025, gli enti con entrate inferiori a 60.000 euro potranno avvalersi di un rendiconto per cassa in forma aggregata, ulteriormente semplificato rispetto al modello ordinario per cassa.

Tra gli errori più frequenti che si riscontrano nei bilanci degli ETS c’è la gestione delle cosiddette attività diverse, disciplinate dall’art. 6 del Codice del Terzo settore. Perché queste attività siano legittime, devono mantenere un carattere secondario e strumentale rispetto alla missione principale dell’ente. Il legislatore non si accontenta di un’affermazione di principio, ma impone un vero e proprio test quantitativo: i ricavi derivanti dalle attività diverse non possono superare il 30% delle entrate complessive dell’ente, oppure, in alternativa, il 66% dei costi complessivi. Il punto su cui occorre la massima attenzione è che rispettare questi limiti non è sufficiente: bisogna anche documentarli. L’organo di amministrazione ha infatti l’obbligo di attestare in modo esplicito il carattere secondario e strumentale di tali attività, indicandolo nella Relazione di missione oppure, per gli enti di dimensioni minori, in un’apposita annotazione in calce al Rendiconto per cassa. L’assenza di questa attestazione, anche quando i parametri numerici siano pienamente rispettati, espone l’ente a contestazioni da parte degli uffici del Registro.

Un altro tassello fondamentale, e altrettanto spesso dimenticato, riguarda la rendicontazione delle raccolte fondi occasionali, come i mercatini, le cene solidali o le iniziative organizzate in concomitanza con festività e ricorrenze. L’art. 87 del Codice del Terzo settore richiede che, per ciascuna raccolta effettuata, venga inserito in bilancio un rendiconto specifico, accompagnato da una relazione illustrativa che chiarisca come sono state impiegate le somme raccolte. Questo documento non assolve soltanto a una funzione di trasparenza nei confronti dei donatori, ma svolge un ruolo decisivo anche sul piano fiscale, poiché è proprio la corretta rendicontazione a garantire la non imponibilità dei proventi raccolti. Trascurarlo significa, dunque, mettere a rischio un beneficio fiscale tutt’altro che marginale.

Quanto alle modalità operative, il deposito avviene esclusivamente per via telematica, attraverso il portale del RUNTS, a cura del rappresentante legale dell’ente o di un professionista a ciò delegato. Le conseguenze di un deposito omesso o incompleto non sono di poco conto. Gli uffici del Registro, in prima battuta, inviano una diffida ad adempiere entro un termine compreso tra i 30 e i 180 giorni; se però l’ente persiste nell’inerzia, si arriva alla cancellazione dal RUNTS e alla conseguente perdita della qualifica di ETS, con tutto ciò che ne consegue in termini di agevolazioni e regime applicabile. A ciò si aggiunge una specifica responsabilità in capo agli amministratori, per i quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 103 a 1.032 euro, aumentata di un terzo proprio nel caso di omesso deposito dei bilanci.

Prima di procedere all’invio telematico, vale la pena dedicare qualche minuto a una verifica sostanziale: accertarsi cioè che il bilancio non si riduca a un mero elenco di numeri, ma contenga tutte le annotazioni obbligatorie in materia di secondarietà delle attività diverse e di rendicontazione delle raccolte fondi. È proprio la cura documentale, più ancora della correttezza dei conti, a rappresentare il primo e più efficace scudo per proteggere l’ente e i suoi amministratori.

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