
Nel nome della legge la parola «beneficenza» non compare. Il titolo ufficiale è Disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti: legge 19 giugno 2026, n. 120, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 6 luglio ed entrata in vigore il 21 luglio 2026. La precisazione non è soltanto formale, perché il testo non interviene sulla liberalità in sé, ma sulla trasparenza della comunicazione commerciale che la accompagna. I destinatari degli obblighi, individuati dall’articolo 1, sono i produttori e i professionisti che promuovono, vendono o forniscono ai consumatori prodotti i cui proventi siano in parte destinati a enti del terzo settore, organizzazioni non governative, enti religiosi e agli altri soggetti richiamati dal TUIR (art 10) e dall’articolo 82 del Codice del Terzo Settore. La definizione di professionista è volutamente ampia, poiché comprende tanto il venditore quanto chi si limiti a promuovere l’acquisto.
Il comma 2 delimita il perimetro dal lato che interessa il mondo non profit, o più precisamente gli enti non commerciali: la legge non si applica alla vendita di prodotti ai consumatori effettuata direttamente da questi ultimi. L’ente che vende le proprie magliette, i propri prodotti o i propri gadget resta dunque fuori dall’ambito applicativo, e restano espressamente ferme sia la disciplina della raccolta fondi di cui all’articolo 7 del Codice del Terzo Settore, sia quella delle raccolte effettuate dagli enti appartenenti alle confessioni religiose con intese. L’esclusione incontra però un limite, affidato a tre parole che è facile trascurare: opera soltanto per gli enti che non siano partecipati, direttamente o indirettamente, dai produttori o dai professionisti. Ove l’ente sia partecipato dall’azienda i cui prodotti vengono venduti, l’esenzione non si applica. È una verifica da compiere prima di darsi per esclusi.
Gli obblighi gravano quindi interamente sull’impresa, e sono tre.
Il primo attiene all’informazione sul prodotto. L’articolo 2 impone di indicare, a integrazione del prezzo, il soggetto destinatario dei proventi, le finalità cui saranno destinati e la quota percentuale del prezzo, ovvero l’importo, riferiti a ciascuna unità di prodotto. È quest’ultimo elemento a incidere in modo più significativo sulla prassi corrente: la formula “parte del ricavato sarà devoluta in beneficenza” non è più praticabile, perché occorre un dato numerico riferito al singolo pezzo. L’adempimento può essere assolto sulla confezione, anche mediante targhetta cartacea o adesiva, oppure sui materiali di comunicazione presenti nei punti vendita, purché con chiarezza, semplicità e adeguata evidenza grafica; le medesime informazioni devono comparire in tutte le comunicazioni commerciali, pubblicità compresa. Il comma 4 estende poi espressamente l’obbligo a chi promuova il prodotto nella forma dell’influencer marketing, e non alla sola pubblicità tradizionale.
Il secondo obbligo consiste nella comunicazione preventiva all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Almeno quindici giorni prima di porre il prodotto in vendita, l’operatore deve trasmettere all’AGCM le informazioni appena descritte e, elemento che riguarda direttamente l’ente beneficiario, il termine entro il quale sarà effettuato il versamento.
Il terzo completa il meccanismo di verifica: entro tre mesi dalla scadenza di quel termine, l’operatore è tenuto a comunicare all’Autorità l’avvenuta esecuzione del versamento.
Sul piano sanzionatorio, la violazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato o pratica commerciale scorretta, graduata in funzione del prezzo di listino e del numero di unità poste in vendita. L’Autorità pubblica i provvedimenti nel proprio bollettino e può imporre all’operatore di pubblicarli a proprie spese sul sito, sulle pagine social e sui quotidiani; metà dei proventi delle sanzioni è riassegnata al Ministero del lavoro e destinata a iniziative solidaristiche.
Per l’ente beneficiario non sorge dunque alcun obbligo formale. Ne deriva però un’esposizione sostanziale, che si manifesta su tre piani.
Vi è anzitutto un profilo reputazionale. Se il partner commerciale sbaglia la comunicazione, l’Autorità sanziona l’impresa; ma il nome che compare sulla confezione, nei comunicati e negli articoli è anche quello dell’ente, e il pubblico non distingue tra chi ha violato l’obbligo e chi ne ha beneficiato. Nel caso che ha originato la legge, l’ospedale non aveva fatto nulla di scorretto.
Vi è poi un profilo economico. Esiste ora un termine di versamento dichiarato a un’autorità pubblica: se nell’accordo di partnership quel termine è formulato in modo generico (“a conclusione della campagna”, “entro l’anno”) l’impresa dovrà comunque indicarne uno all’AGCM, e lo farà autonomamente. È preferibile che quella data sia concordata.
Vi è infine un profilo di controllo. L’impresa dovrà attestare all’Autorità di aver effettuato il versamento, e l’ente ha ogni interesse a ottenere la medesima evidenza nel medesimo momento.
